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Abolizione chiamata diretta: Titolarità su scuola, chiarimento di Pittoni pone nuovi dubbi

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Corsi di perfezionamentoCon la presentazione ufficiale del disegno di legge a firma del senatore Pittoni sono stati in molti a chiederci chiarimenti in redazione per un testo che si prestava a equivoci sulla possibilità di ottenere quale sede di titolarità la suola in cui si sta prestando servizio in assegnazione provvisoria. Una possibilità, data per scontata da qualche testata specialistica, e su cui PSN poneva l’interrogativo a proposito della reale possibilità e correttezza giuridica. In merito arriva a stretto giro di posta il “chiarimento” del senatore Pittoni relativamente al comma 73 bis che si appresta a introdurre nella legge 107 .
Un chiarimento però che, letto con attenzione, non chiarisce affatto i dubbi espressi dalla nostra redazione e che potrebbe portare comunque a nuovi contenziosi nel caso non fossero chiariti durante l’iter di approvazione del ddl.

Scrive, infatti sulla sua pagina FB, il senatore Pittoni: “APPROFONDIMENTI DDL PITTONI “ABOLIZIONE DELLA CHIAMATA DIRETTA DEI DOCENTI

Con il ddl “Abolizione della chiamata diretta dei docenti” il comma 73 della legge 107 resta in vigore per quanto attiene al 1° e al 2° periodo. Il 3° e il 4° periodo (che comunque hanno esplicato i loro effetti per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e, in parte, 2018/2019) non possono essere abrogati, se non a prezzo di vedere annullati i movimenti e le nomine in ruolo degli ultimi tre anni scolastici, con effetti a dir poco catastrofici sull’intero sistema istruzione. La strada presa dal ddl è invece quella del loro superamento al 100% a decorrere da data certa (31 dicembre 2018) con l’abolizione della titolarità d’ambito e il ripristino della titolarità di istituto. Quanto alla questione della concreta acquisizione/riacquisizione della titolarità di istituto in luogo di quella su ambito, è evidente che per “ultima sede di servizio” si deve intendere quella “entro l’ambito di titolarità”, non potendosi in alcun caso ipotizzare una titolarità (che per definizione è connessa al concetto di organico di diritto) che vada a cadere su una scuola fuori dall’ambito in cui il docente, in forza della disposizione di legge che si intende abrogare, è divenuto titolare. Non è pertanto un refuso l’utilizzo della “o” (invece della “e”) perché la prima fattispecie si riferisce a quei casi, non pochi statisticamente, in cui il docente ha prestato servizio in una scuola compresa nell’ambito di titolarità, ma presso la quale non ha stipulato il contratto di incarico previsto dalla legge 107 per tre anni.”

Siamo “felici” di essere quindi venuti a conoscenza che per “ultima sede di servizio” si deve intendere quella entro l’ambito di titolarità (per capirci meglio, la sede di incarico triennale – averlo detto subito…..)
Resta comunque un ennesimo dubbio, che speriamo venga sciolto con la stessa fulminea velocità: quali sono i casi in cui il docente ha prestato servizio in una scuola dell’ambito di titolarità, presso la quale non ha stipulato l’incarico triennale?

Con la legge 107 infatti (almeno fino all’entrata in vigore di questo DDL), si acquisisce, al momento dell’immissione in ruolo, titolarità su ambito e successivamente si viene (obbligatoriamente) assegnati (in alcuni casi, scelti dal dirigente scolastico) ad un incarico triennale presso una specifica istituzione scolastica. Le due cose sono imprescindibili, in quanto il titolare d’ambito non ha una sede precisa finché non ottiene incarico triennale.

SEDI ESAMI:
CATANIA VIA ETNEA 110
CALTAGIRONE P.ZZA BELLINI 9

Quindi i dubbi rimangono. In quali casi (a detta del senatore “non pochi, statisticamente “) si verifica questa fattispecie? Se un docente è titolare d’ambito, presta servizio o nella scuola di incarico triennale, oppure decide di chiedere una mobilità annuale (assegnazione provvisoria). Ma nella maggioranza dei casi, chi chiede assegnazione provvisoria lo fa fuori dall’ambito di titolarità, per riavvicinarsi ai familiari lontani centinaia di chilometri e comunque ha già un incarico triennale. Forse il senatore si riferisce ai soprannumerari nazionali? Ma in quel caso ci sarebbe una nuova contraddizione, in quanto i soprannumerari nazionali NON HANNO un ambito di titolarità (conditio sine qua non per avere titolarità su scuola, citata direttamente dall’incipit del comma 73 bis “Al personale docente che non si trova a prestare servizio in una istituzione scolastica appartenente all’ambito di titolarità….”). E se anche fossero loro, si presenta un problema non da poco: il soprannumerario nazionale si trova attualmente a prestare servizio con utilizzazione su una cattedra che non necessariamente è in organico di diritto. Come si fa a dare loro titolarità su un posto che potrebbe essere in organico di fatto?

In soldoni: se si ha titolarità d’ambito si ha obbligatoriamente un incarico triennale in una scuola dell’ambito. Se non si ha incarico triennale trattasi di esubero nazionale e quindi senza titolarità d’ambito, utilizzato su cattedra che non necessariamente è libera da titolare e in organico di diritto.

Sicuramente saremo noi a non comprendere. Ma invitiamo comunque il senatore a chiarire la situazione ed evitare che possa essere materia per dare corso ad un nuovo sicuro contenzioso.

Fontehttps://www.professionistiscuola.it/normativa/3175-abolizione-chiamata-diretta-titolarita-su-scuola-chiarimento-di-pittoni-pone-nuovi-dubbi.html

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