Esonero visita fiscale e fasce di reperibilità, il medico ha solo tre caselle nel certificato medico, quale deve barrare?
Il medico curante come deve scrivere nel certificato medico di malattia un paziente affetto da BRONCHIECTASIE. Essendo patologia esonero dalla visita fiscale? Visto che nel certificato esistono 3 caselle terapia salvavita causa di servizio è invalidità civile. In attesa di un vostro riscontro. Cordiali saluti. Grazie
In caso di malattia, vale a dire di un’infermità che determini incapacità temporanea al lavoro, è il medico curante a redigere l’apposito certificato di malattia e a trasmetterlo all’Inps con modalità telematica, immediatamente o al più il giorno dopo quando la visita è avvenuta a domicilio.
L’Inps con un comunicato del 26 luglio 2018, ha rilasciato una guida sulla malattia e le visite fiscali con le fasce di reperibilità. L’ente spiega come il medico deve redigere il certificato di malattia telematico, facendo particolare attenzione ai casi di esonero.
Come deve essere redatto il certificato di malattia telematico?
Le modalità di redazione del certificato telematico di malattia sono contenute nel disciplinare tecnico allegato al decreto del Ministero della Salute 18 aprile 2012 ed illustrate nella circolare Inps n. 113 del 25 luglio 2013.
Al fine di garantire la correttezza delle informazioni riportate nel certificato, è necessario che il medico redattore ponga la massima attenzione nell’inserimento di tutti i dati.
In particolare, il medico è tenuto ad inserire correttamente, se ne ricorrono i presupposti, le seguenti informazioni:
- indicazione di evento traumatico (anche ai sensi dell’articolo 42 della legge n. 183 del 4 novembre 2010). L’informazione è indispensabile affinché l’Inps possa valutare se vi sono le condizioni per attivare un’azione surrogatoria verso i terzi responsabili. In caso di azione surrogatoria con esito positivo, per il lavoratore c’è il vantaggio che le giornate di indennità di malattia in tal modo recuperate dall’Inps non rientrano nel computo del periodo massimo assistibile per malattia;
- segnalazione delle eventuali “agevolazioni” – per le quali il lavoratore privato o pubblico è esonerato dall’obbligo del rispetto delle fasce di reperibilità – in caso di:
– una patologia grave che richieda terapie salvavita;
– una malattia per la quale sia stata riconosciuta la causa di servizio(SOLO per alcune categorie di dipendenti pubblici) ascritta alle prime tre categorie della TABELLA A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella TABELLA E del medesimo decreto;
– di uno stato patologico connesso alla situazione di invalidità già riconosciuta maggiore o uguale al 67%
Il medico può anche inserire eventuali ulteriori dettagli nelle note di diagnosi al fine di completare e/o caratterizzare meglio la diagnosi stessa.
Le informazioni sopradescritte sono fondamentali per poter garantire lo svolgimento corretto delle successive attività di competenza dell’Istituto.
Controlli medico legali
L’Istituto, come più volte precisato anche in sede giurisdizionale, ha, nell’ambito delle prestazioni di competenza, il potere-dovere di accertare fatti e situazioni che comportano il verificarsi o meno del rischio assicurativo, presupposto della prestazione. Pertanto, pur venendo meno, nelle fattispecie oggetto della norma, l’onere della reperibilità alla visita medica di controllo, posto a carico del lavoratore nell’ambito delle fasce orarie stabilite dalla legge, rimane confermata la possibilità per l’Inps di effettuare comunque controlli, sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità prognostica ivi espressa.
Tale principio risulta essere in linea con il generale sistema dei controlli da parte della pubblica amministrazione al fine di garantire, pur nel pieno riconoscimento dei diritti dei lavoratori, la corretta gestione della spesa pubblica, secondo i precetti di cui all’articolo 97 della Costituzionee le correlate pronunce della giurisprudenza di rango costituzionale.
Conclusione
Riassumendo la patologia “BRONCHIECTASIE” rientra tra le patologie esenti, ed esattamente in “stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%”, nello specifico:
- insufficienza respiratoria acuta anche su base infettiva (polmoniti e broncopolmoniti severe, ascesso polmonare, sovrainfezioni di bronchiectasie congenite, fibrosi cistica).
Per questa patologia con un’invalidità accertata pari o superiore al 67%, il medico deve barrare la casella di esonero: invalidità civile.
Inoltre è consigliato inserire nelle note, la diagnosi specifica e la motivazione.