Abbiamo già riferito dell’incontro al Miur sulle supplenze da conferire da graduatorie di istituto ancora non pronte per l’a.s. 2018/19. La prenotazione massiva è comunque attesa per questa settimana.
Pubblicazione graduatorie
L’Amministrazione – scrive la FLCGIL – non ha fornito indicazioni scritte, ma si è impegnata a contattare gli uffici territoriali per verificare i tempi di lavorazione delle nuove graduatorie ed eventualmente sollecitarne la pubblicazione.
Conferimento supplenze da II e III fascia
L’amministrazione – puntualizza lo Snals – ha ribadito che occorrerebbe fare riferimento alla prima pubblicazione delle graduatorie e non considerare gli aggiornamenti delle finestre al fine di evitare una discontinuità del personale docente sullo stesso posto.
Per le supplenze conferite dalle graduatorie di II fascia – prosegue la CISL – sostiene l’Amministrazione, può essere apposta senz’altro la data di conclusione del contratto,potendosi escludere che l’integrazione delle graduatorie con i nuovi abilitati possa modificarne l’ordine, trattandosi di inserimenti in elenchi aggiuntivi, in coda cioè all’elenco degli aspiranti già inclusi.
Diversa la situazione per le graduatorie di III fascia, i cui aspiranti si troverebbero, per effetto della c.d. “finestra” di agosto”, ad essere preceduti da tutti i neo inseriti in II fascia. Da qui l’indicazione di inserire, nei loro contratti, una clausola di risoluzione anticipata, così come previsto nello stesso art. 41del CCNL.
Art. 41 del CCNL
La clausola di risoluzione anticipata è prevista dall’art. 41 del CCNL, che ha abolito i cosiddetti contratti “fino all’avente diritto” e stabilito che tutti i contratti devono essere sottoscritti con una data di termine. Questi ultimi possono essere risolti anticipatamente in caso di pubblicazione di nuove graduatorie. Graduatorie di istituto, supplenze con data di fine e clausola risolutiva. Ecco come.
Soluzione Miur
Per il futuro, scrive ancora la CISL, l’Amministrazione si è impegnata a precisare, in occasione del prossimo decreto sulle “finestre”, che le nuove posizioni conseguenti alle stesse saranno utili, ai fini delle nomine, solo per le supplenze da conferire in data successiva alla pubblicazione stessa.