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Sostituzione personale ATA assente, lo speciale

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Personale ATA – Vincoli e limiti per il personale ATA

FLC CGIL – La legge di stabilità 2015 (190/14 art. 1, comma 332) aveva stabilito il divieto di sostituzione del personale assente per i seguenti profili:
• assistenti tecnici: non è mai possibile la sostituzione.
• assistenti amministrativi: è possibile solo nelle scuole che abbiano un organico con meno di 3 Assistenti amministrativi.
• collaboratori scolastici: per i primi 7 giorni di assenza.

In deroga all’iniziale divieto imposto dalla legge di stabilità 2015, l’art. 1, comma 602 della legge finanziaria 2018 ha previsto che si può procedere con la sostituzione a decorrere dal 30mo giorno di assenza per i profili di assistente amministrativo e di tecnico.

Per i collaboratori scolastici resta il divieto nei primi 7 giorni di assenza, derogato dalla nota Miur 2116/15, che prevede la possibilità di sostituirli anche prima dei 7 giorni, qualora il dirigente scolastico valuti che ci siano problemi per l’incolumità e la sicurezza degli alunni o per l’assistenza agli alunni diversamente abili

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o per altre esigenze improrogabili di carattere organizzativo che potrebbero “compromettere il diritto allo studio costituzionalmente garantito”. Inoltre, resta sempre valida la nota Miur 0073 del 14/04/2016 che ha previsto la possibilità di conferire le supplenze per tutti i profili, nei soli casi di vacanza di posto per decesso, dimissioni dal servizio, pensionamento in corso d’anno.

Nonostante ciò, permangono sempre alcune situazioni (ad esempio, nei primi 30 gg. di amministrativi e tecnici) in cui diventa impossibile per la scuola assicurare la funzionalità e l’efficienza dei servizi, fino a configurarsi una interruzione del pubblico servizio. Ci riferiamo, ad esempio, all’assenza contemporanea di più assistenti amministrativi, o dell’assistente tecnico, figura unica per la propria area laboratoriale, che possono determinare la paralisi dell’ufficio o la sospensione dell’attività didattico-laboratoriale e rischi per la sicurezza dei laboratori.

Alcuni Uffici Scolastici Regionali hanno richiamato alcuni principi di carattere generale (buon andamento dell’Amministrazione, contemperamento degli interessi, etc..) – come l’USR dell’Emilia Romagna nella nota 4050/16 – che possono essere presi in considerazione da parte delle scuole al fine di garantire, in specifiche situazioni di emergenza, il loro funzionamento e il diritto allo studio costituzionalmente tutelato. Ricordiamo che i lavoratori ATA non hanno l’obbligo contrattuale ad accettare ore aggiuntive per sostituire i colleghi assenti. Qualora venga acquisita la loro disponibilità, è opportuno che la contrattazione di scuola definisca limiti e condizioni per la sostituzione degli assenti, per ridurre il continuo ricorrere a tale procedura, tenuto conto che, anche l’intensificazione in orario di servizio, è un istituto contrattuale che va regolato nel contratto integrativo, retribuito e da utilizzare solo in situazioni di emergenza.Corsi di perfezionamento

Per la sostituzione dei collaboratori la stessa legge di stabilità 2015 indica (comma 332) l’utilizzo delle risorse per le ore eccedenti che possono essere attribuite dal dirigente scolastico anche al personale collaboratore scolastico.

Per gli altri due profili, il FIS dovrà essere riparametrato al fine di accantonare una percentuale da destinare ad AA e AT anche a fronte delle sostituzioni.
Contro tutte le rigidità del sistema la FLC CGIL continuerà a battersi per trovare risposte idonee a risolvere i problemi del personale ATA e delle scuole.
Eventuali proroghe delle supplenze fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.

Il regolamento delle supplenze (DM 430/00) introduce la possibilità di prorogare le supplenze anche oltre la data di termine delle lezioni (art. 6 c. 4). Considerati i carichi di lavoro e le riduzioni di organico è opportuno che i dirigenti scolastici, anche in accordo con le RSU, utilizzino tali proroghe per garantire al meglio i servizi in particolare per le operazioni di scrutini ed esami.

DSGA

Per la sostituzione temporanea del DSGA non è prevista la stipula di contratti a tempo determinato (art. 56 CCNL), ma la sostituzione avviene con personale interno (assistente amministrativo) che a sua volta è sostituito secondo le regole illustrate prima.

Fonte:https://www.informazionescuola.it/sostituzione-personale-ata-assente-lo-speciale/

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