Sanzioni previste per mancata accettazione, mancata assunzione in servizio e abbandono delle supplenze – Docenti (DM 131/07 art. 8)
• Le sanzioni si applicano anche a chi è stato nominato da messa a disposizione (MAD) [vedi nota 37856/18]
• Le sanzioni sono applicate per il solo anno scolastico in corso
• Le sanzioni non si applicano per “giustificati motivi suffragati da idonea documentazione” (Art. 8 comma 4)
• Le sanzioni per mancata accettazione/proroga/conferma si applicano solo per il personale totalmente inoccupato (quindi non si applicano a chi è già in servizio o ha accettato un’altra nomina, anche ad orario ridotto)
• Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.
• Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento.
Rinuncia ad una nomina/conferma/proroga:
• dalle graduatorie ad esaurimento: non si viene più convocati a livello provinciale per quella graduatoria, ma si possono acquisire le supplenze da altra graduatoria provinciale o dalle graduatorie d’istituto
• per le supplenze fino a 10 giorni: si viene cancellati, dallo specifico elenco per le supplenze fino a 10 giorni di quella scuola
• per le altre supplenze da graduatorie d’istituto:
– alla prima rinuncia non sono previste sanzioni
– alla seconda rinuncia, nella stessa scuola, si viene collocati in coda alla graduatoria di III fascia (dopo l’ultimo aspirante) per quell’insegnamento
Mancata presa di servizio dopo aver accettato una nomina:
• dalle graduatorie ad esaurimento: non si possono più ottenere supplenze per quell’insegnamento sia dalla graduatoria ad esaurimento che dalle graduatorie d’istituto di tutte le scuole indicate
• dalle graduatorie d’istituto: non si possono più ottenere supplenze per quell’insegnamento dalle
graduatorie d’istituto di tutte le scuole indicate
Abbandono di una supplenza:
• dalle graduatorie ad esaurimento: non si possono più ottenere supplenze per tutti gli insegnamenti sia dalle graduatorie ad esaurimento che dalle graduatorie d’istituto
• dalle graduatorie d’istituto (e da MAD): non si possono più ottenere supplenze per tutti gli insegnamenti dalle graduatorie d’istituto (e da MAD) di tutte le scuole.
FLC CGIL