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Contrattazione d’istituto, avvio entro il 15 settembre: soggetti, materie e durata

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Il CCNL 2016/18 ha ridefinito le relazioni sindacali che si articolano in contrattazione integrativa e partecipazione che, a sua volta, si articola in informazione, confronto e organismi paritetici di partecipazione.

Vediamo cosa prevede il nuovo CCNL in materia di contrattazione integrativa di istituto, relativamente ai soggetti interessati, alla fase precedente la medesima contrattazione, alle materie e alla tempistica.

Soggetti della contrattazione

A livello di istituzione scolastica, la contrattazione avviene tra il dirigente scolastico, la RSU e i rappresentanti dei sindacati firmatari del CCNL.

Informazione

Il dirigente scolastico trasmette alla RSU ed ai sindacati dati ed elementi conoscitivi (informazione) relativi alla contrattazione, compresa la scheda delle risorse finanziarie disponibili.Corsi di perfezionamento

L’informazione è resa in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico  (l’informazione è fornita anche per le materie oggetto di  confronto).

Tempistica

La contrattazione integrativa di istituto è avviata entro il 15 settembre e la sua durata, ai sensi dell’articolo 7 commi 6 e 7 del Contratto, non può protrarsi oltre il 30 novembre.

I predetti commi prevedono il protrarsi del negoziato al massimo di 60 0 90 giorni, nei casi in cui non si raggiunga l’accordo anche su singole materie.

Materie di contrattazione

Le materie oggetto di contrattazione integrativa di istituto sono le seguenti:

  1. attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
  2.  criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto;
  3. criteri per l’attribuzione di compensi accessori (art. 45, comma 1 del D.lgs. n. 165/2001) al personale docente, educativo e ATA, incluse le risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
  4. criteri generali per la determinazione dei compensi per la valorizzazione del personale, ivi compreso il bonus merito docenti, introdotto dalla legge n. 107/2015 (chiarimenti Miur);
  5. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali e determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990 (quest’ultima detta “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge”);
  6. criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
  7. criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
  8. criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
  9. riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazionitecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti i servizi  amministrativi e a supporto dell’attività scolastica.

Alle materie indicate ai punti 1, 5, 6, 7, 8 e 9 si applica l’articolo 7, comma 6, del Contratto, secondo cui le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione sulle materie indicate nelle specifiche sezioni, se non raggiungono l’accordo, dopo 30 giorni dall’inizio delle trattative, prorogabili per altri 30.

Dall’ipotesi di contratto alla sottoscrizione definitiva

L’ipotesi di contratto integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica è inviata ai Revisori dei Conti, entro 10 giorni dalla sottoscrizione.

La relazione illustrativa è redatta dal dirigente, mentre quella tecnica dal DSGA.

Nel caso in cui i Revisori effettuino dei rilievi, la trattativa riprende entro 5 giorni, trascorsi i quali il dirigente scolastico procede con RSU e sindacati alla sottoscrizione definitiva del contratto.

Atto unilaterale

Se non si raggiunge l’accordo su specifiche materie e il protrarsi del negoziato determini pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa, il dirigente scolastico può emanare un atto unilaterale  relativo alle materie oggetto del mancato accorto, valido sino alla successiva sottoscrizione, come leggiamo nell’articolo 7, comma 7, del Contratto:

Qualora non si raggiunga l’accordo sulle materie indicate nelle specifiche sezioni ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all’art. 8, l’amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell’accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, comma 3-ter del d. lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.

Durata contratto

Il contratto ha durata triennale.

I  criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo, invece, possono essere oggetto di negoziato annuale.

Fontehttps://www.orizzontescuola.it/contrattazione-distituto-avvio-entro-il-15-settembre-soggetti-materie-e-durata/

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