Alla luce del nuovo CCNL 2016-2018 si prospetta per le singole istituzioni scolastiche un duplice percorso da compiere nella fase di revisione del PTOF: l’aspetto prettamente educativo, didattico, progettuale ed organizzativo dovrà connettersi con le attività dei docenti e con il relativo orario di lavoro.
Benché le attività dei docenti siano definite nell’art.28, occorre tenere presente che la loro gestione si ricalca su alcuni aspetti, già delineati nei precedenti articoli.
Dalla fonte negoziale si evince che nella predisposizione del piano viene assicurata priorità all’erogazione dell’offerta formativa ordinamentale e alle attività che ne assicurano un incremento nonché l’utilizzo integrale delle professionalità in servizio presso l’istituzione scolastica. I d ocenti partecipano alle attività del collegio nell’ambito dell’impegno orario (art.24); la realizzazione del PTOF avviene mediante l’utilizzo dell’organico dell’autonomia, tramite attività individuali e collegiali: di insegnamento; di potenziamento; di sostegno; di progettazione; di ricerca; di coordinamento didattico e organizzativo (art.26); i contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano triennale dell’offerta formativa (art.27).
Il PTOF dovrebbe quindi tracciare i contenuti della prestazione professionale ovvero le tipologie di attività che i docenti svolgono per realizzarlo e il relativo impegno orario.
Attività dei docenti
L’art.28 CCNL 2016-2018 rimanda per le attività di insegnamento all’art.28 del CCNL 29/11/2007 e stabilisce che l’orario di insegnamento può essere parzialmente utilizzato o integralmente destinato allo svolgimento di attività di potenziamento o organizzative, rinviando per queste ultime due tipologie alle fonti normative di riferimento, ossia alla Legge 107 del 2015 e al D.Lsg. n.165 del 2001. In primis va detto che il nuovo contratto ha inteso fare luce sulla questione del potenziamento dell’offerta formativa, introdotto dalla Legge 107, che indirettamente si aggancia all’utilizzo dell’organico dell’autonomia, alla determinazione del Piano dell’offerta formativa e al ruolo del Collegio dei docenti. Come espressamente previsto dalla Legge 107, l’utilizzo dei docenti dell’organico dell’autonomia dovrà essere “ funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa”(comma 5).
Le attività dei docenti sono così regolate:
Attività di insegnamento: l’art.28 comma 5 del CCNL del 29/11/2007 rimane invariato
Attività dei docenti art.28 comma 1 CCNL 2016-2018
Il comma 1 dell’articolo 28 prevede la possibilità di destinare l’orario di insegnamento dei docenti parzialmente o integralmente allo svolgimento di attività di potenziamento dell’offerta formativa o ad attività organizzative ferma restando la copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici. Nel PTOF andranno dunque definite le attività di potenziamento e quelle organizzative nonché l’utilizzo dei docenti dell’organico dell’autonomia con il relativo monte ore ad esse destinato. Difatti il comma 1 chiarisce che le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni. Con tale disposizione, il cui contenuto rimanda al comma 85 dell’art.1 della Legge 107, il nuovo art.28 intende marcare un confine netto tra le ore programmate con le succitate attività e le ore destinate alla sostituzione dei colleghi assenti; per quest’ultimo aspetto, ammesso che si voglia utilizzare il monte ore per la sostituzione dei colleghi assenti, la quantificazione oraria dovrà essere ben strutturata e non potrà dilatarsi oltre le ore stabilite; tali eventuali ore non possono dunque essere lasciate ad libitum.
Attività di potenziamento art.28 comma 3
La nuova fonte contrattuale esplicita meglio tutte le attività che possono essere ricomprese nel potenziamento: attività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio, coordinamento, ricerca e progettazione inserite nel PTOF; tali attività sono ulteriori rispetto a quelle occorrenti per assicurare la realizzazione degli ordinamenti scolastici, per l’attuazione degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Tuttavia il comma 3 è foriero di un’altra novità, le attività di potenziamento sono retribuite, purché autorizzate, quando eccedenti quelle funzionali e non ricomprese nell’orario di insegnamento. Con tale disposizione si entra nell’ambito delle attività funzionali all’insegnamento di cui all’ art.29 del CCNL del 29/11/2007 .
L’indicazione del comma 3 parrebbe permettere al dirigente scolastico di intervenire indirettamente sulla pianificazione del Piano annuale delle attività di cui al comma 4 dell’art.28 del CCNL del 29/11/2007 impegnando tutto il monte ore stabilito nel comma 3 lett.a) dell’art.29, prevedendo così al suo interno anche attività di potenziamento , secondo le diverse tipologie indicate (attività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio, coordinamento, ricerca e progettazione). In sintesi, le attività di potenziamento, nei suoi molteplici aspetti, previste nel comma 3 dell’art.28 potrebbero rientrare nelle attività funzionali di cui all’art.29 del CCNL 2007.
Attività organizzative art.28 comma 4
Le attività organizzative sono quelle di cui all’articolo 25, comma 5, del D.Lgs. 165 del 2001, nonché quelle di cui all’articolo 1, comma 83, della legge n. 107 del 2015. L’orario di insegnamento dell’art.28 del CCNL del 29/11/2007 può anche essere destinato parzialmente o integralmente allo svolgimento di attività organizzative, ferma restando la copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici.
Le attività organizzative sono quelle indicate nell’art.25 del D.Lgs. n.165 del 2001 per lo svolgimento di funzioni organizzative e amministrative, si fa riferimento ai docenti individuati dal dirigente scolastico ai quali possono essere delegati specifici compiti. La stessa cosa vale per le attività organizzative ricomprese nel comma 83 dell’art.1 della Legge 107, in merito a tale comma “il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica.
Fontehttps://www.orizzontescuola.it/attivita-dei-docenti-novita-per-il-potenziamento-dalla-s-2018-19/