La circolare Miur n. 37856 del 28 agosto 2018, che fornisce indicazioni sulle supplenze per l’anno scolastico 2018/19, dedica un paragrafo alle supplenze brevi (malattia, permessi, maternità…).
Vediamo in questa scheda come sono disciplinate le supplenze per il primo giorno di assenza, le supplenze sino a 10 giorni e quelle su posto di potenziamento.
Supplenze primo giorno di assenza
La circolare richiama quanto previsto dalla legge n. 190/2014, che ha introdotto il divieto di conferire supplenze brevi al personale docente per il primo giorno di assenza del titolare, “fatte salve la tutela e la garanzia dell’offerta formativa”. Conseguentemente a quest’ultima affermazione, è possibile chiamare il supplente (dalle graduatorie di istituto), in quanto l’offerta formativa va garantita al di là di tutto.
Supplenze sino a 10 giorni
Le assenze sino a 10 giorni possono essere gestite all’interno dell’istituzione scolastica stessa, nel senso che non si ricorre alle graduatorie di istituto.
Il dirigente scolastico, infatti, secondo quanto previsto dalla legge 107/2015, può effettuare le sostituzioni con i docenti della scuola stessa, sebbene rimangano prioritari gli obiettivi da conseguire per il potenziamento dell’offerta formativa (vedi art. 1 comma 7 della citata legge n. 107).
I docenti possono essere impiegati anche in gradi di istruzione inferiore, fermo restando il possesso del titolo di studio d’accesso. Il personale in questione mantiene lo stipendio del grado di istruzione di appartenenza.
Per le supplenze superiori a 10 giorni si chiama il supplente dalle graduatorie di istituto.
Supplenze su posti di potenziamento
Le supplenze brevi non possono essere conferite per i posti di potenziamento.
Nel caso di posto o cattedra mista – ore curricolari e ore di potenziamento – è possibile nominare il supplente soltanto per le ore curricolari, purché si tratti di supplenze superiori a 10 giorni (leggi sopra). Esempio: un docente di scuola media svolge 9 ore di potenziamento e 9 ore curricolari; la supplenza sarà attribuita soltanto per le 9 ore curricolari.
Ricordiamo che dal 2018/19 i posti di potenziamento sono attribuiti anche alla scuola dell’infanzia.
fonte:https://www.orizzontescuola.it/supplenze-brevi-sino-a-10-giorni-e-su-potenziamento-primo-giorno-di-assenza/