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Supplenze, sanzioni per la rinuncia o mancata presa di servizio

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Il Miur emanerà, a breve, l’annuale circolare sulle supplenze a.s. 2018/19, che fornirà indicazioni per l’assegnazione delle supplenze annuali (al 31/08) e sino al termine delle attività didattiche (al 30/06) dalle graduatorie ad esaurimento.

Ricordiamo le sanzioni previste, riguardo alle graduatorie ad esaurimento ed anche alle graduatorie di istituto, in caso di mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro (ai sensi del Regolamento sulle supplenze – DM n. 131/07) e le tipologie di supplenza che si assegnano dalle medesime.

Supplenze da GaE

Le graduatorie ad esaurimento sono utilizzate per attribuire supplenze su posti dell’organico dell’autonomia (annuali sino al 31/08, quindi privi di titolare) e dell’organico di fatto (al termine delle attività didattiche al 30/06, quindi solo disponibili per un anno, in quanto il titolare è assente per congedo, aspettativa, distacco… o il posto è stato creato in fase di costituzione dell’organico di fatto).

Dopo il 31 dicembre, le succitate supplenze vengono assegnate dalle graduatorie di istituto della scuola in cui si verifica la disponibilità.

Supplenze dalle graduatorie di istitutoMaster universitari

Le graduatorie di istituto vengono utilizzate per:

  • le supplenze brevi e saltuarie (malattia, permessi, maternità …);
  • l’attribuzione di un posto che si rende vacante e/o disponibile dopo il 31 dicembre (ad esempio per un decesso). In tal caso il contratto non avrà come termine ultimo il 30 giugno o il 31 agosto, ma il termine delle lezioni;
  • gli spezzoni pari o inferiori a 6 ore assegnati alle graduatorie di istituto (e non attribuiti a docenti in servizio nella scuola);
  • le supplenze al 30/06 o al 31/08, prima del 31 dicembre, in caso di esaurimento delle GaE.

Sanzioni graduatorie ad esaurimento

Le sanzioni previste per la rinuncia, il mancato perfezionamento o l’abbandono del servizio, relativamente alle supplenze attribuite attingendo dalle GaE, sono le seguenti:

  • la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazionecomportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;
  • la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, avvenuta anche tramite la presentazione della delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento;
  • l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base della graduatoria ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.

Le sanzioni si applicano esclusivamente per l’anno in corso.

Sanzioni graduatorie di istituto

Le sanzioni previste per la rinuncia, il mancato perfezionamento o l’abbandono del servizio, relativamente alle supplenze attribuite attingendo dalle graduatorie di istituto, sono le seguenti:

  • la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia;
  • la mancata assunzione in servizio, dopo l’accettazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;
  • l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.

Per le supplenze sino a dieci giorni nella scuola dell’infanzia e primaria:

  • la mancata accettazione di una proposta di assunzione comporta la cancellazione dell’aspirante, relativamente alla scuola interessata, dall’elenco di coloro che devono essere interpellati con priorità per tali tipologie di supplenze. Tale sanzione si applica solo agli aspiranti che abbiano richiesto l’attribuzione di tale tipologia di supplenze e che, al momento della convocazione, risultino non titolari di altro rapporto di supplenza o non abbiano già fornito accettazione per altra proposta di assunzione; per gli aspiranti parzialmente occupati la rinuncia non comporta alcuna sanzione.
  • la mancata assunzione in servizio, dopo l’accettazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;
  • l’abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.

Le sanzioni sopra riportate si applicano esclusivamente per l’anno di riferimento.

Revoca o non applicazione sanzioni

Le sanzioni sopra  riportate, sia quelle relative alle GaE che alle graduatorie di istituto, non si applicano o vengono revocate nei casi in cui la rinuncia, la mancata presa di servizio dopo l’accettazione o l’abbandono del servizio siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.

Fonte:https://www.orizzontescuola.it/supplenze-gae-e-graduatorie-di-istituto-sanzioni-e-tipologie-di-incarico/

Educatore professionale socio-pedagogico

 

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