La comunicazione ufficiale è dell’USR Marche che, interpretando una FAQ del Miur, nega il punteggio ai docenti che hanno partecipato al concorso docenti abilitati indetto con DDG n. 85 del 1° febbraio 2018 con riserva per aver conseguito il titolo di sostegno dopo la scadenza per la presentazione della domanda e comunque entro il 30 giugno 2018.
Docenti ammessi con riserva al concorso per sostegno
Si tratta dei docenti che alla scadenza per la presentazione della domanda non erano ancora in possesso del titolo di sostegno per la partecipazione alla relativa procedura. Il bando ha stabilito la loro partecipazione con riserva, purché il titolo venisse conseguito entro il 30 giugno 2018.
I docenti hanno quindi preso parte al concorso e presentato, nei termini indicati dall’USR, il titolo conseguito affinché fosse sottoposto a valutazione da parte della commissione.
Valutazione titolo di accesso
La commissione, leggiamo nel decreto di approvazione della graduatoria di merito regionale, non ha valutato il titolo richiamandosi ad una delle FAQ emanate dal Miur nel periodo di presentazione delle domande.
“E’ valutabile il titolo di specializzazione sul sostegno da acquisire con il III ciclo di TFA (punto B.5.7.)?
R: No, in quanto sono valutabili soltanto i titoli posseduti alla data di scadenza della domanda. Il titolo di specializzazione non ancora conseguito ma da conseguirsi entro il 30 giugno 2018 vale solo come requisito di accesso con riserva”
La commissione ha inteso “vale solo come requisito di accesso” come unica condizione per poter essere presenti in graduatoria, a punteggio zero. E non ha assegnato ai docenti il punteggio relativo al titolo e neanche i 19 punti di bonus spettanti ai titoli conseguiti con procedure selettive.
Analizziamo cosa dice il punto B.5.7 indicato nella FAQ del Miur
B.5:
“Titoli valutabili in ciascuna procedura concorsuale” (vi sono indicati tutti i titoli culturali che possono essere dichiarati in aggiunta al titolo d’accesso).
Il titolo B.5.7 nello specifico recita:
“Titolo di specializzazione sul sostegno alle alunne ed alunni con disabilità (non valutabile per le procedure concorsuali sul sostegno). Punti 6”
Qui è dunque indicata la valutazione del titolo di sostegno nelle procedure curricolari in quanto “non valutabile per le procedure concorsuali su sostegno ” per ovvie ragioni (nelle procedure su sostegno il titolo viene valutato in quanto titolo d’accesso).
Quindi un’altra interpretazione della FAQ è che il Miur abbia inteso impedire la valutazione del titolo di sostegno conseguito dopo la scadenza della presentazione della domanda nelle procedure concorsuali per classi di concorso, così come il titolo è valutabile solo come titolo di accesso e non come altro titolo nella procedura di sostegno.
In ogni caso, data la confusione che la FAQ ha creato, sarebbe auspicabile un ulteriore chiarimento del Miur, dato che dalla collocazione in graduatoria deriva il diritto all’immissione in ruolo.
Ci chiediamo infatti come possa non essere valutabile un titolo di accesso ad una graduatoria. Può non dispiegare effetti in quanto conseguito dopo la scadenza per la presentazione della domanda (questo il senso della FAQ), ma la presenza in graduatoria di docenti che hanno un titolo che vale zero punti ci lascia perplessi.
Fonte:https://www.orizzontescuola.it/concorso-abilitati-titolo-sostegno-conseguito-dopo-scadenza-domande-vale-zero/