fbpx

Conferimento Supplenze brevi e annuali 2018/2019, ecco il regolamento

3595

psicologiaCompletate le operazioni delle immissioni in ruolo, gli UST e poi le scuole inizieranno ad individuare i supplenti per completare gli organici. Ancora una volta le disponibilità maggiori saranno sui posti di sostegno. In questo caso la priorità andrà a chi è in possesso del titolo di specializzazione, a seguire si procederò individuando i supplenti dalle cosiddette graduatorie incrociate. Proprio sulle graduatorie incrociate la Redazione ha redatto un articolo di approfondimento. Oggi invece cercheremo di rispondere ai tanti dubbi che affliggono i precari, proveremo a fare un po’ di chiarezza.

Supplenze della scuola, l’approfondimento e il regolamento

I primi ad essere nominati sono i precari iscritti alle graduatorie ad esaurimento (GaE) e in I fascia di istituto, tali precari saranno nominati dagli UST. Gli uffici scolastici territoriali hanno il compito di rendere pubblico il calendario delle convocazioni attraverso i canali ufficiali ed entro i termini previsti dalla legge. Non è previsto l’invio di mail o altro.

I docenti precari interessati devono presentarsi nel luogo e all’ora specificata. In caso di impossibilità possono farsi rappresentare da persona cui conferiscono delega.

Incarichi e supplenza e rinunciaCorsi di perfezionamento

I docenti sono individuati tramite lo scorrimento della graduatorie. La rinuncia alla proposta, l’assenza alla convocazione ovvero la presenza alla convocazione e successiva mancata risposta all’atto della chiamata producono l’effetto di non consentire più l’attribuzione di supplenze per la medesima graduatoria ad esaurimento sulla classe di concorso o ordine di scuola oggetto della chiamata per l’anno scolastico in corso. Resta la possibilità di conseguire supplenze da graduatorie di istituto per tutti i posti.

Se il candidato accetta e poi rinuncia?

L’accettazione e la successiva mancata presa di servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sia sulla base della GAE che di quelle di istituto per il medesimo insegnamento per l’anno scolastico in corso. Resta la possibilità di conseguire supplenze da graduatorie di istituto per insegnamenti diversi.

Cosa comporta l’abbandono del servizio?

L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sia sulla base delle GAE che di quelle di istituto per tutte le graduatorie di insegnamento per l’anno scolastico in corso. Tuttavia nessuna delle sanzioni di cui sopra produce l’effetto della cancellazione dalle 24cfu-insegnante-300x233graduatorie ad esaurimento.

Cosa avviene per i candidati che hanno un incarico all’avente diritto? Ha diritto alla continuità didattica?

NO, non ha diritto alla conservazione del posto.
Tutte le supplenze su posti al 30/06 o oltre (attualmente oggetto di contratti all’avente diritto – ex art.40) compariranno tra le disponibilità per la stipula dei contratti e potranno essere assegnati o scelti dai precari inseriti nelle GAE che ne hanno diritto.

Il docente che accetta uno spezzone di posto ha diritto al completamento?

Il docente che accetta una supplenza per un numero di ore inferiore a quello contrattuale (spezzone) potrà eventualmente completare l’orario di servizio con un massimo di 3 scuole su 2 comuni.

Potranno essere conferite supplenze su spezzoni di sole 6 ore?

Non potranno essere conferite supplenze su posti pari o inferiori a 6 ore (quindi solo dalle sette ore in poi).

E’ possibile presentare domanda di part-time?

L’eventuale domanda di part-time dovrà essere formulata al Dirigente della scuola di titolarità che dovrà esprimere il proprio nulla osta.

Le nomine da GAE non interesseranno i posti diversi da quelli al 30/06/ o al 31/08 ovvero le supplenze brevi.

Cosa succede se il candidato si ammala?

Il precari che si ammala dopo aver firmato il contratto ha diritto alla malattia retribuita, a tal proposito abbiamo realizzato un’utilissima guida sulla disciplina.

Fonte:https://www.informazionescuola.it/conferimento-supplenze-brevi-e-annuali-2018-2019-ecco-il-regolamento/

Educatore professionale socio-pedagogico

In questo articolo