L’Articolo 4 del D.lgs. n. 59/2017, istitutivo del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, prescrive i nuovi titoli per accedere alla professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia (nido, sezioni primavera, servizi integrativi).
Nuovi titoli per diventare educatore
I titoli per diventare educatore dei servizi educativi per l’infanzia, alla luce del suddetto articolo 4, sono i seguenti:
- laurea nella classe L-19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia;
- laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85bis), integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 CFU, da svolgersi presso le università (quello istituito dal DM 378/2018).
I suddetti titoli sono richiesti a partire dall’anno scolastico 2019/20.
Fase transitoria
Al fine di gestire il passaggio dal vecchio al nuovo regime, l’articolo 14 del Decreto 59/2017, prevede quanto segue:
- la nuova disciplina si applica per gli accessi alla professione dall’anno scolastico 2019/2020 (come detto sopra), con ciò facendo salvi gli accessi avvenuti in precedenza;
- continuano ad avere validità i titoli, riconosciuti in precedenza validi dalla
normativa regionale, conseguiti entro la data di entrata in vigore del decreto
legislativo (31/05/2017).
Vuoto temporale
Come affermato dal Ministero stesso, la disciplina transitoria presenta, relativamente ai titoli di accesso alla professione di educatore, un vuoto temporale che va dal 1° giugno 2017 all’avvio dell’a.s. 2019/20, come di seguito illustrato.
Laureati in Scienze dell’educazione L19 e SFP dopo il 31 maggio 2017
Considerato che il decreto legislativo n. 59/2017 ha indicato la data di entrata in vigore del medesimo (31 maggio 2017) come spartiacque per la validità dei vecchi titoli di accesso alla professione di educatore suddetta, sono sorti dei dubbi in merito alla situazione dei laureandi o laureati in Scienze dell’educazione L-19 e dei laureati in SFP (laurea quinquennale a ciclo unico) dopo il 31 maggio 2017:
- per i laureati in Scienze dell’educazione L-19 ci si chiedeva se potevano svolgere la professione di educatore, come prevedeva il corso di laurea prima della nuova legge;
- per laureati in SFP (laurea quinquennale a ciclo unico) ci si chiedeva se dovevano frequentare il corso di specializzazione di 60 CFU (anch’esso previsto dalla nuova normativa).
I succitati dubbi sono stati superati grazie al parere espresso dall’Ufficio legislativo del Miur, che ha chiarito la validità dei titoli richiesti nel cosiddetto vuoto temporale tra il 1° giugno 2017 (dopo l’entrata in vigore del decreto 59/2017) e l’avvio dell’a.s. 2019/2020 (quando entreranno in vigore i nuovi titoli di studio per diventare educatore).
Parere Ufficio legislativo Miur
Secondo l’Ufficio legislativo del Miur non appare sostenibile il vuoto ordinamentale nella parte in cui si prevede la validità del titolo di laurea L-19 o di altri titoli riconosciuti validi dalle normative regionali, entro il 31 maggio 2017 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 65/2017).
Il succitato Ufficio fa, quindi, appello al principio di affidamento in relazione agli sbocchi professionali previsti al momento dell’immatricolazione, anche in ragione del principio di irretroattività delle leggi, da parte di chi ha conseguito o stia conseguendo la laurea L19.
Pertanto, si conclude, sino al recepimento da parte degli Atenei di quanto previsto dal D.M. n. 378/2018, oltre ai titoli riconosciuti validi dalla normativa regionale, continueranno ad avere validità, per l’accesso alla professione, i titoli conseguiti all’interno della classe L-19, pur in assenza dell’indirizzo specifico di cui al D.M. n. 378/2018, e i titoli di laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85bis), pur in assenza dell’integrazione del corso di specializzazione per complessivi 60 CFU.