fbpx

Approvato Decreto Dignità: Precari, via divieto dei 36 mesi. Bruschi, rimosso “orrore giuridico” del comma 131

2463

logo-home_biologia1Approvato definitivamente dal Senato il “decreto dignità” che presenta diverse novità che riguardano lascuola e che prosegue l’opera di smantellamento della cosiddetta “Buona Scuola” con l’abrogazione delcomma 131 della legge 107. Una disposizione, introdotta dal Governo Renzi, che prevedeva il divieto di supplenze conferite ai precari per oltre 36 mesi sui posti vacanti e disponibili, interpretando in maniera punitiva la sentenza europea senza alcun percorso utile alla stabilizzazione per i precari.
Un “orrore giuridico“, come lo aveva definito anche l’ispettore del Miur, Max Bruschi, che già da tempo si augurava la soppressione del comma 131, con il quale il Governo PD, evitando di assegnare supplenze su posti liberi, aveva pensato di bloccare sul nascere qualsiasi pretesa di immissioni in ruolo tramite i tribunali: i precari, docenti e Ata, avrebbero infatti potuto continuare ad ottenere supplenze, ma solo di breve durata, quindi su posti in realtà occupati e liberi solo per motivi di forza maggiore attribuibili quindi soltanto con contratti fino al 30 giugno.
Questo il post dell’ispettore Bruschi, che partendo dalla sentenza europea, dimostra come il comma 131 pensato e voluto dall’allora Governo Renzi, fosse un orrore giuridico con l’effetto paradossale di punire l’incolpevole precario nel voler evitare un abuso di contratto a tempo determinato senza necessariamente provvedere ad attivare le procedure concorsuali o a coprire quei posti attraverso procedure in essere:24cfu-insegnante-300x233

In memoria del #comma131 e del divieto #36mesi, posto il paragrafo del commentario alla #buonascuola che gli avevo dedicato, pregando che qualcuno provvedesse ad abrogarlo prima che si verificassero grossi guai. 

Evito di commentare quanto ho letto a difesa del comma incriminato, perché mi sembra di aver già detto tutto nel 2015. 
“… Assolutamente problematica, invece, l’applicazione del comma 131. Si prevede che, a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 (prorogato poi al 2016/17, ndr), scatti il computo di un massimo di tre supplenze su posti vacanti e disponibili, accumulati i quali al supplente non potrebbe più essere conferito alcun contratto di supplenza nello Stato.
Si tratta, sia detto senza mezzi termini, di un orrore giuridico. La direttiva 1999/70/CE recepisce l’accordo quadro CES, UNICE e CEEP (sono le “parti sociali” europee) sul lavoro a tempo determinato. I principi dell’accordo sono i seguenti: “6. … i contratti di lavoro a tempo indeterminato rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro e contribuiscono alla qualità della vita dei lavoratori interessati e a migliorare il rendimento”; “7…. l’utilizzazione di contratti di lavoro a tempo determinato basata su ragioni oggettive è un modo di prevenire gli abusi;” “8. … i contratti di lavoro a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell’impiego in alcuni settori, occupazioni e attività atta a soddisfare sia i datori di lavoro sia i lavoratori”.
Nelle definizioni, il termine “lavoratore a tempo determinato” indica una persona “con un contratto o un rapporto di lavoro definiti direttamente fra il datore di lavoro e il lavoratore e il cui termine è determinato dacondizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico”.
Applicato al mondo scolastico, e come evidenziato dalla stessa nota sentenza “Mascolo” della Corte di giustizia europea, detto principio rende possibili le supplenze dovute alla sostituzione temporanea di personale per qualsiasi motivo assente (posti vacanti), ovvero per la copertura di posti dovuti allefluttuazioni delle esigenze scolastiche o ancora, in via residuale, tra una procedura concorsuale e l’altra.Corsi di perfezionamento
Quando si ha “abuso”? Quando per l’appunto il personale a tempo determinato è usato per coprire esigenze “stabili nel tempo” quali i posti vacanti e disponibili, e per un periodo ben superiore allenecessità tecniche connesse alle procedure di assunzione. Nel pubblico, tra un concorso e l’altro. In sostanza, non è lecita la proroga oltre i 36 mesi di contratti a tempo determinato, dovuti alla mancata indizione di concorsi o al non attingere alle graduatorie per titoli preordinate alle assunzioni stesse (e dunque, GAE). Sin qui, forse, tutto chiaro.
Ma in questione non è il contratto individuale, cioè la persona chiamata a ricoprire un determinato incarico sulla base di regolari procedure definite per legge (la 124/1999) e per regolamenti attuativi. Non a caso, lasentenza Mascolo ritiene incompatibile con l’ordinamento europeo uno specifico comma del regolamento supplenze: quello che consente di prolungare le supplenze (non i supplenti…) su posti vacanti e disponibili, senza termini specifici per le procedure di assunzione in ruolo, ovvero senza rispettare tali termini.
Una lettura diversa dell’ordinamento europeo avrebbe l’effetto paradossale di punire l’incolpevolelavoratore. Nel caso della scuola, non esiste la “discrezionalità” che consente al soggetto pubblico di non assumere, ricorrendo a provvedimenti o prassi organizzative (se a me, dirigente, mancano di colpo tutti i funzionari, sono comunque nelle condizioni di operare), perché è proprio il supplente l’unica strada per poter assicurare il servizio. In sostanza, agli occhi della CE, nel momento in cui Nevio si trova a ricoprire per più anni cattedre “vacanti e disponibili”, si ha non l’illegittimità del contratto a Nevio, ma un abusodi contratto a tempo determinato (monetizzabile secondo giurisprudenza consolidata) nel momento in cui non si è provveduto ad attivare le procedure concorsuali o a coprire quei posti attraverso procedure in essere.
La monetizzazione non è solo un risarcimento del danno a Nevio per “mancata opportunità”, ma, attingendo al pubblico erario, è una multa allo Stato inadempiente. Le “istruzioni” per le assunzioni in ruolo, con le loro tabelle che indicano con precisione i posti vacanti e i coefficienti in base ai quali posso assumere solo una percentuale di detti posti, sono una dichiarazione di colpa lampante: non del Miur, ma dell’insieme di norme e procedure che manomettono il diritto europeo e un principio giuslavoristico di cui si trova traccia, nell’ordinamento italiano almeno sin dal 1932.
Non a caso, per il sostegno, il problema non si pone più, grazie al piano Carrozza (D.L. 104/2013, conv. in L. 128/2013) che ha fissato la copertura dei posti in organico.
La disciplina scolpita dal comma 131 fa slittare, indebitamente, i termini della questione: si inibisce Nevio dal ricoprire quel ruolo, ma è “quel ruolo” a tempo determinato ad essere abusivo, non Nevio. Ed è inevitabile che questa prescrizione potrebbe trovare un argine immediato nella tutela giurisdizionale dei giudici del lavoro, costringendo Nevio a ricorrere all’avvocato per vedersi riconoscere il suo buon diritto, e lo Stato a pagare i danni. Una tale situazione ha peraltro un precedente: a fronte di sentenze di condanna, il direttore pro tempore dell’USR Lombardia emanò disposizioni agli ambiti territoriali competenti stabilendo che “non potranno essere stipulati con i ricorrenti nuovi contratti a tempo determinato stante che il carattere illecito dei contratti vieta all’amministrazione di avvalersi nuovamente di quel lavoratore per il futuro”. Un solo dirigente ritenne di dar corso a quella prescrizione, e dovette fare precipitosamente marcia indietro.
Ora, nella situazione astratta di Nevio, l’organo preposto (l’ambito territoriale o, con sempre maggior frequenza dovuta all’esaurirsi progressivo delle GAE, il dirigente scolastico) si troverebbe nella condizione di dover violare o la L. 124/1999, non sottoscrivendo il contratto con l’avente titolo; o di dover violare il proposto comma 131.
C’è una ulteriore ricaduta. L’applicazione del comma in commento porterebbe all’impossibilità lavorativa su posti vacanti e disponibili per tutti coloro i quali, negli anni futuri, ricoprirebbero supplenze su posti vacanti e disponibili sulla base di procedure dettate per legge, non per “colpa loro”, ma perché lo Stato o avrebbe negato la facoltà assunzionale al 100%, oppure avrebbe omesso di bandire i concorsi. Se si dimostrasse che, di anno in anno, si è proceduto alla copertura e che casomai il posto è vacante perché il contingente di inseriti nelle GM concorsuali è risultato inferiore ai posti disponibili, l’abuso non sarebbe configurabile: perché sarebbe Nevio a non avere le carte in regola. Pertanto, l’abuso sarebbe nullificato, in re ipsa, stabilendo, in tutti i casi ove sia consentito il ricorso a supplenze nella pubblica amministrazione (e dunque per il personale docente e per il personale ATA), la parificazione delle facoltà assunzionali al 100% dei posti vacanti e disponibili.
Va detto inoltre che a commento dello stesso post, l’ispettore Bruschi fa una importante precisazionebacchettando anche alcuni siti specialistici che avevano commentato l’abrogazione del comma 131come una reinterpretazione a vantaggio dei precari della scuola di quanto sancito dalla sentenza della Corte di giustizia europea emanata il 26 novembre del 2014: “i 36 mesi indicati dai giudici europei, infatti, sono stati considerati come una soglia da superare per raggiungere, in modo automatico, l’immissione in ruolo“.
In merito Bruschi ha precisato, come sempre sostenuto anche da PSN, che “NON è ASSOLUTAMENTE COSI” e che non vi è nessun automatismo, come peraltro ha confermato la stessa Corte Europeariconoscendo la legittimità della normativa italiana, che NON lo prevede, e plurime sentenze (Cassazione compresa), ad eccezione (parziale) della famosa sentenza di Napoli che però è appellata e comunque riguardava una situazione particolare, ovvero soggetti inseriti in graduatorie predisposte per l’accesso al ruolo. In sostanza, né la legge italiana, né la giurisprudenza prevalente prevede alcun automatismo. L’usucapione del posto di lavoro non c’è.

Fonte:https://www.professionistiscuola.it/normativa/3164-approvato-decreto-dignita-precari-via-divieto-dei-36-mesi-bruschi-rimosso-orrore-giuridico-del-comma-131.html

In questo articolo