Le istruzioni operative riguardanti le operazioni di immissione in ruolo, trasmesse con nota n. 35110 del 02/08/2018, forniscono, tra le altre, indicazioni sulle assunzioni su posto di sostegno.
Decreto– nota – Allegato A con istruzioni operative
Personale obbligato ad accettare nomina su sostegno
I docenti, che hanno conseguito il titolo di specializzazione tramite i corsi speciali, ai sensi dell’articolo 3 e dell’articolo 1 , comma 2, lettere a), b) e c), del DM n. 21/05, sono obbligati ad accettare con priorità la nomina su posto di sostegno.
I predetti docenti, diversamente dagli altri specializzati, non possono accettare, nella stessa provincia/regione (GaE/Concorso) sulla base della medesima o altra graduatoria, un’eventuale altra proposta di nomina su posto comune per insegnamenti collegati ad abilitazioni conseguite tramite il D.M. 21/05.
Nomine per ambiti disciplinari
Nelle scuola secondaria di secondo grado le immissioni in ruolo su posti di sostegno da GaE sono disposte per ambiti disciplinari.
L’articolo 15 comma, 3-bis, della legge n. 128/2013, infatti, ha previsto l’unificazione delle aree disciplinari scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica-professionale-artistica (AD03) e psicomotoria (AD04). Il comma 3-ter del medesimo articolo 15 dispone che le predette aree continuino ad essere utilizzate per:
- le graduatorie ad esaurimento, sino al prossimo aggiornamento (prorogato dal decreto legge n. 210/2015, articolo 1-comma 10 bis, all’a.s.2018/19 per il triennio successivo)
- le graduatorie di merito, sino ai concorsi banditi prima dell’entrata in vigore della legge (vigente dal 2013, per cui dal concorso del 2016 in poi i docenti sono graduati in un unico elenco).
Vincolo quinquennale
I docenti di qualsiasi ordine e grado di istruzione, nominati su posto di sostegno, devono permanere su tale tipo di posto per un quinquennio.
Accettazione altra nomina su posto comune
Il docente, che ha accettato o rinunciato una proposta di nomina in ruolo, su posto di sostegno, può accettare nello stesso anno scolastico e nella medesima provincia/regione (GaE/Concorso) una successiva proposta su posto comune.
La possibilità di lasciare il posto di sostegno per quello comune non è consentita ai suddetti docenti specializzati ai sensi del DM 21/05 (vedi sopra).