– La proposta di Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (C. 924), meglio noto con il nome di «Decreto Dignità», prevede all’art. 4 un emendamento volto ad affrontare la spinosa controversia dei diplomati magistrale e quindi al reclutamento dei docenti della scuola dell’infanzia e primaria.
Il concorso prevede la copertura di 12.000 posti. I docenti inseriti nelle graduatorie di merito regionali concorreranno al 50% delle immissioni in ruolo, anche se che fino alla loro conclusione hanno priorità le graduatorie del concorso 2016.
Queste le ipotesi all’esame delle Camere
Concorso straordinario non selettivo
Saranno ammessi al concorso straordinario i diplomati magistrali che hanno conseguito il titolo entro l’a.s. 2001/02 e i laureati in Scienze della Formazione Primaria in possesso dei seguenti requisiti:
- 2 anni di servizio specifico nel corso degli ultimi otto anni, seppur non continuativo, nella scuola statale prestato sia su posto comune sia su sostegno;
- il titolo di specializzazione oltre ai titoli precedenti per gli aspiranti ad un posto di sostegno.
Il concorso consisterà in:
- una prova orale non selettiva (massimo 30 punti);
- la valutazione titoli (massimo 70 punti).
Concorso ordinario
Il concorso è proclamato secondo quanto previsto dal D.lgs. 297/94 (art. 400) e dalla legge n. 107/2015 (art. 1, c. 109 lettera b).
Saranno ammessi al concorso tutti i docenti che non hanno il requisito dei 2 anni di servizio e che sono in possesso dei seguenti titoli:
- l’abilitazione, compresi il diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02
- la laurea in Scienze Formazione Primaria.
- il titolo di specializzazione (oltre ai titoli precedenti) per gli aspiranti ad un posto di sostegno.
Il concorso ordinario prevede:
Al punteggio ottenuto in fase concorsuale sarà aggiunta la valutazione titoli per un massimo di 20 punti.
Per il superamento delle prove – scritta e orale – è previsto un punteggio minimo di 28 su 40 sia per lo scritto che per l’orale.
Servizio scuole statali
Nella norma è specificato che il servizio deve essere svolto presso le scuole statali e deve essere specifico, ossia prestato nella tipologia di posto (primaria o infanzia) per cui si partecipa al concorso.
A fare la differenza nella graduatoria che si andrà a determinare, a seguito del concorso straordinario per il cui accesso sono previsti almeno due anni di servizio nella scuola statale, sarà dunque soprattutto l’anzianità di servizio.
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Calcolo del servizio
I docenti interessati al concorso straordinario, in definitiva, devono accertarsi di aver svolto, negli ultimi otto anni, 2 anni di servizio anche non continuativi. Nei due anni scolastici considerati devono aver prestato, per ciascun anno, 180 giorni di servizio (anche non continuativo) oppure un servizio ininterrotto dal 1° febbraio alle operazioni di scrutinio (come previsto dall’articolo 11, comma 14, del legge 3 maggio 1999 n. 124).
Non è possibile sommare servizi appartenenti ad anni scolastici differenti per cui i 180 giorni vanno riferiti ad un solo anno scolastico.