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Diplomati magistrale con supplenza 30 giugno 2019, a rischio il loro anno scolastico

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logo-home_biologia1Nonostante a livello di informazione generalista è passato il principio secondo il quale attraverso l’emendamento all’art. 4 del Decreto Dignità i diplomati magistrale potranno iniziare e concludere l’anno scolastico 2018/19 e nel frattempo partecipare al concorso straordinario, in realtà dalla misura prevista sono esclusi i docenti che saranno assunti dalle GaE con contratto fino al 30 giugno (termine delle attività didattiche).

Esecuzione sentenze

L’art. 4 del Decreto Dignità dà agli Uffici Scolastici 120 giorni di tempo per eseguire le sentenze emanate dai giudici a livello individuale sulla scorta del Parere dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. In questo modo, anche se le sentenze dovessero arrivare nel corso del mese di agosto (ricordiamo che alcuni ricorsi sono già stati discussi l’11 luglio), si garantirà il regolare avvio dell’anno scolastico.

Sempre ad agosto gli USR e gli Uffici Scolastici procederanno con le immissioni in ruolo. La situazione dei diplomati magistrale è immutata rispetto allo scorso anno scolastico. Inseriti in GaE con riserva, potranno essere destinatari sia di contratto a tempo indeterminato che Corsi di perfezionamentodeterminato. Assunzioni 2018/19 anche per diplomati magistrale ancora in GaE con riserva

La continuità didattica

Una ulteriore precisazione sulle modalità con cui si intende procedere arrivano dall’emendamento all’art. 4. Nel caso le sentenze interissino docenti con contratto a tempo indeterminato (si tratta di circa 7.500 docenti) o con contratto al 31 agosto, esso sarà trasformato in contratto al 30 giugno. L’emendamento

E i docenti con supplenza al 30 giugno?

A chiederselo il Servizio Studi del Parlamento che, analizzando il decreto nella sua interezza, scrive ”

E’stato previsto che il MIUR provvede a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali nei seguenti due modi:

  • trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato in contratti a tempo determinato fino al 30 giugno 2019 (termine delle attività didattiche);
  • trasformando i contratti di lavoro sulla base dei quali sono state conferite supplenze annuali (fino al 31 agosto 2019) in contratti a tempo determinato con “termine finale non posteriore al 30 giugno 2019”.24cfu-insegnante-300x233

e conclude

Non è considerato il caso di contratti di lavoro sulla base dei quali potrebbero essere conferite, entro il 31 dicembre 2018, supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2019) a soggetti inseriti nelle GAE. Si valuti l’opportunità di disciplinare anche questa ipotesi.”

Si consideri tra l’altro che le supplenze al 30 giugno saranno probabilmente le più numerose. Come si concilierà il diritto alla continuità didattica con l’esecuzione delle sentenze? Fermo restando che quelle che sono state rinviate non sono state ancora calendarizzate, e dunque l’anno scolastico per questi docenti potrebbe essere comunque “salvo”, in ogni caso manca ad oggi una prvisione normativa che tuteli questa circostanza.

Fonte:https://www.orizzontescuola.it/diplomati-magistrale-con-supplenza-30-giugno-2019-a-rischio-il-loro-anno-scolastico/

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