L’assegnazione provvisoria è un movimento annuale che può essere chiesto per una sola provincia, corrispondente a quella in cui è ubicato il comune di residenza del familiare verso il quale si chiede il ricongiungimento.
La richiesta, quindi, può riguardare la provincia di titolarità, AP provinciale, oppure una provincia diversa da quella di titolarità, AP interprovinciale
Assegnazione provvisoria interprovinciale
Per chiedere assegnazione provvisoria interprovinciale è sufficiente possedere uno dei requisito indicati nell’art.7 comma 1 del CCNI sulla mobilità annuale 2018/19.
La provincia richiesta deve essere quella in cui è ubicato il comune di ricongiungimento e il docente deve esprimere come prima preferenza una scuola di tale comune.
Possono chiedere assegnazione provvisoria interprovinciale:
1- i docenti che non hanno partecipato alla mobilità
2- i docenti che hanno presentato domanda di mobilità e non l’hanno ottenuta
3- i docenti titolari in provincia diversa da quella di ricongiungimento che hanno ottenuto trasferimento o passaggio provinciale
3- i docenti che hanno ottenuto trasferimento o passaggio interprovinciale in provincia diversa da quella di ricongiungimento
In presenza dei requisiti necessari per il ricongiungimento familiare, quindi, non vi sono impedimenti per chiedere assegnazione provvisoria interprovinciale
Assegnazione provvisoria provinciale
Per chiedere assegnazione provvisoria nella provincia di titolarità, i requisiti richiesti sono sempre quelli indicati nell’art.7 comma 1 del CCNI sulla mobilità annuale 2018/19, ma non sempre il possesso di uno di questi requisiti è sufficiente per poter presentare domanda, in quanto, se è sempre possibile per il docente che ha ottenuto trasferimento provinciale in comune diverso da quello di ricongiungimento, sono previste, invece, specifiche condizioni per i docenti che hanno ottenuto il trasferimento interprovinciale per il prossimo anno scolastico
Assegnazione provvisoria provinciale dopo mobilità interprovinciale: chiariamo i dubbi dei docenti
Le condizioni indicate nel CCNI, che consentono o impediscono ai docenti, nelle diverse situazioni, di presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale, sono causa di incertezze e confusione da parte dei docenti interessati, che non sanno come doversi comportare ai fini della presentazione della domanda.
Si tratta di dubbi che riguardano una parte del contratto sulla mobilità annuale e precisamente l’art.7 comma 2, dove si considerano i casi in cui è consentito presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale e i casi in cui non è possibile
Quali docenti possono presentare domanda?
Possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale:
1- i docenti che non hanno partecipato alla mobilità
2- i docenti che hanno presentato domanda di mobilità e non l’hanno ottenuta
3- i docenti titolari nella provincia di ricongiungimento che hanno ottenuto trasferimento provinciale in comune diverso da quello di ricongiungimento
4- i docenti che hanno ottenuto trasferimento interprovinciale nella provincia di ricongiungimento, ma non nel comune di ricongiungimento, usufruendo di una delle precedenze previste nell’art.13 del CCNI sui trasferimenti e passaggi 2018/19.
Questi docenti possono quindi, chiedere assegnazione provvisoria nella nuova provincia di titolarità nel comune di ricongiungimento, diverso da quello di titolarità
Quali docenti non possono presentare domanda?
Non possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale i docenti che hanno ottenuto trasferimento interprovinciale nella provincia di ricongiungimento, senza usufruire di nessuna delle precedenze indicate nell’art.13 del CCNI sui trasferimenti e passaggi 2018/19
Queste condizioni sono state oggetto di dialogo in sede di contrattazione tra i sindacati e il MIUR e un ruolo determinante, per la loro definizione, hanno avuto le sigle sindacali firmatarie del contratto, che hanno partecipato agli incontri
Schede esplicative dei sindacati firmatari del contratto
Per fornire chiarimenti ai docenti, anche le sigle sindacali firmatarie del CCNI si sono impegnate con la pubblicazione di importanti schede esplicative dove sottolineano le seguenti precisazioni
[….]i docenti beneficiari delle precedenze previste dall’art.13 del CCNI sulla mobilità, che hanno ottenuto una sede ubicata in comune diverso rispetto la precedenza, possono chiedere l’assegnazione provvisoria all’interno della nuova provincia ottenuta.
Coloro che invece sono entrati nella provincia che comprende il comune di ricongiungimento non possono presentare domanda di assegnazione provvisoria per scuola della provincia ottenuta [….]
[….] coloro che risultano soddisfatti nella mobilità interprovinciale per l provincia ove ricorra uno dei motivi di ricongiungimento/salute, non possono presentare domanda di assegnazione provvisoria all’interno della medesima provincia, salvo per beneficio di precedenza di cui all’art.13 mobilità trasferimenti [….]
[….] non sono consentite assegnazioni provvisorie per chi ha ottenuto trasferimento nella provincia di ricongiungimento, tranne per chi ha ottenuto il trasferimento con precedenza art.13, ma non ha ottenuto il comune di assistenza/ residenza, o nei casi previsti dall’art.13 del CCNI 2017/18 prorogato per il 2018/19 [….]
I chiarimenti forniti dovrebbero, quindi, essere più che sufficienti per eliminare tutti i dubbi che i docenti
hanno esternato sull’argomento
Chiarimento conclusivo sulle precedenze
In conclusione riteniamo importante sottolineare che il trasferimento interprovinciale ottenuto nella provincia di ricongiungimento, senza usufruire di nessuna delle precedenze previste nell’art.13 del CCNI sui trasferimenti e passaggi 2018/19, impedisce ai docenti di chiedere assegnazione provvisoria nella stessa provincia, anche se sono titolari di una delle precedenze indicate nell’art.8 del CCNI sulla mobilità annuale 2018/19, relativamente a quelle valide per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, ma non previste per i trasferimenti