Le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria si effettuano sui posti dell’organico dell’autonomia e su quelli dell’adeguamento dello stesso alle situazioni di fatto.
Criteri definizione quadro disponibilità
I criteri di definizione del quadro complessivo delle disponibilità sono determinati dagli accordi stipulati con i sindacati a livello regionale, ai sensi dell’articolo 22, comma 3, del CCNL 2016-18.
Posti disponibili
Le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria si effettuano, come suddetto, sui posti dell’organico dell’autonomia e su quelli dell’organico di fatto.
Nello specifico, è possibile essere utilizzati o assegnati su:
- posti disponibili in ciascuna scuola (sia dell’organico dell’autonomia che dell’organico di fatto)
- posti di sostegno in deroga;
- posti disponibili per un anno in seguito alla fruizione di congedi, incarichi e aspettative previsti dalla normativa vigente (incarichi di presidenza, part-time, comandi ed utilizzazioni, mobilità intercompartimentale);
- posti vacanti o disponibili in seguito all’attuazione di iniziative progettuali, di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 107/15 (conferitili solo in assenza di qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale);
- ore residuate nella scuola secondaria di I e Il grado, che possono essere abbinate con ore disponibili sia nella stessa che in altra scuola, in modo da costituire cattedre/posti con orario settimanale non superiore a quello contrattualmente previsto, salvo i casi previsti dall’ordinamento;
- posti di ufficio tecnico.
Posti sostegno secondaria II grado
Il quadro delle disponibilità, che comprende i posti di diritto residuati dalla mobilità e i posti in deroga eventualmente già istituiti, è distinto per aree disciplinari ai fini delle successive operazioni di immissione in ruolo e attribuzione delle supplenze.