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Il Ds non può mandare in comune diverso il prof con precedenza

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24cfu-insegnante-300x233NORMATIVA CONTRATTUALE PER SCUOLE CON PLESSI IN COMUNI DIVERSI

Nell’ultimo contratto mobilità dell’11 aprile 2017, prorogato e valido anche per l’anno scolastico 2018/2019, c’è una norma che salvaguarda, per quanto attiene l’assegnazione dei docenti ai plessi di quelle scuole in cui questi sono ubicati in Comuni diversi, coloro che sono in possesso di una precedenza.

A tal proposito nell’art.3 comma 7 del CCNI mobilità, valido per l’anno scolastico 2018/2019 c’è scritto che “ferme restando le prerogative dei Dirigenti scolastici e degli organi collegiali relative all’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività, i posti di un’autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto. Sono comunque salvaguardate le precedenze di cui al successivo articolo 13.

In buona sostanza la frase in cui è scritto che sono salvaguardate le precedenze di cui all’art.13, significa che se un docente ha la precedenza ai sensi dell’art.13 del CCNI mobilità dell’11 aprile 2017, non può essere assegnato in plesso ubicato in comune diverso rispetto a quello riferibile alla sua precedenza.sede-di-esami

Per cui il lettore che gode della precedenza art.13 comma 1 punto VII per il personale che ricopre cariche pubbliche nelle Amministrazioni degli enti locali, se esiste il posto nella sede del Comune in cui espleta l’incarico ha diritto ad averlo e non può essere mandato in plesso di altro comune.

IL CASO IN CUI LA DS NON APPLICA LA NORMA CONTRATTUALE

Interessante, rispetto a questa norma, è l’articolo che abbiamo pubblicato nella nostra testata e si riferiva a una DS che aveva agito illegittimamente nell’assegnazione dei plessi. Adesso il docente si è rivolto al Giudice del lavoro di Caltanissetta per vedere rispettato il diritto all’applicazione del comma 7 art.3 del CCNI mobilità, così avremo una sentenza che potrà fare giurisprudenza.

Fonte:http://www.tecnicadellascuola.it/il-ds-non-puo-mandare-in-comune-diverso-il-prof-con-precedenza

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