Il Consiglio di Stato Sez. VI, con Sentenza del 12-06-2018, n. 3622 affronta la questione che attiene alla possibilità per il docente iscritto nelle graduatorie permanenti
Il riferimento è all’art. 401 del D.Lgs. n. 297 del 1994, trasformate in G.A.E. con l’art. 1, comma 605, lettera c), della L. n. 296 del 2006, e da quest’ultima disposizione cancellate per effetto della mancata presentazione della domanda di permanenza in occasione degli aggiornamenti periodici, di essere reinserito nelle stesse graduatorie in occasione di aggiornamenti successivi a quello in cui è intervenuta la cancellazione.
Decadenza
“In via preliminare, va rimarcato che nessuna inammissibilità discende dall’omessa impugnazione nel termine decadenziale, decorrente dalla pubblicazione, del D.M. n. 235 del 2014 (gravato dai ricorrenti soltanto in occasione dell’impugnazione del D.M. n. 495 del 2016).
Non sussisteva alcun onere di impugnativa al riguardo, dal momento che l’atto da ultimo citato era stato già annullato – con efficacia erga omnes, trattandosi di atto generale avente effetti inscindibili – dalla sentenza n. 7975 del 2015 del T.a.r. del Lazio (da ultimo, in occasione di altro contenzioso, anche dalla sentenza di questa Sezione n. 3323 del 2017), proprio nella parte in cui all’art. 1, comma 1, lettera b), ha stabilito che “La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalle graduatorie”.
Il predetto giudicato di annullamento ha spiegato i suo effetti anche nei confronti del D.M. n. 325 del 2015, il cui art. 5 prevedeva: “Per quanto non previsto dal presente decreto trovano applicazione le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa ed in particolare quelle contenute nel D.M. n. 235 del 1 aprile 2014, di cui il presente provvedimento è parte integrante”).
3.1 Del pari, alcuna preclusione processuale può farsi derivare dall’omessa impugnazione dei D.M. n. 42 del 2009 – peraltro già annullato “in parte qua” da questa Sezione con la sentenza n. 3658 del 2014, come si rammenta anche in sentenza – e n. 44 del 2011, poiché la lesione della posizione soggettiva dei ricorrenti è divenuta concreta e attuale soltanto al momento dell’adozione dei criteri di aggiornamento delle G.A.E. (in senso analogo, la sentenza Sez. VI n. 5281 del 2017).”
Domanda di reinserimento e aggiornamento GAE
“Secondo la sentenza impugnata, la domanda di reinserimento per le graduatorie da parte degli aspiranti docenti “depennati” dalle G.A.E., per non avere fatto domanda di permanenza, deve essere qualificata come domanda di “nuovo inserimento”, come tale preclusa dall’articolo 1, comma 605, lettera c), della L. n. 296 del 2006, disposizione con la quale le graduatorie permanenti sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento.
Sennonché, non è corretto ritenere che dalla trasformazione delle graduatorie permanenti in G.A.E. discenda la preclusione del reinserimento nelle stesse di coloro i quali, già iscritti in passato, ne sono stati cancellati per la mancata presentazione della domanda di permanenza in occasione di un aggiornamento precedente a quello per cui viene presentata istanza di reinserimento (Sez. VI, n. 3323 del 2017).
La domanda di reinserimento è fatta espressamente fatta salva dall’art. 1, comma 1-bis, della L. n. 143 del 2004 – secondo cui: “dall’anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l’aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell’interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione” -, sempreché ovviamente la sua presentazione sia tempestiva (aspetto che qui non viene in discussione).
È vero che la mancata presentazione della domanda in occasione degli aggiornamenti delle graduatorie per il personale docente comporta, testualmente, sulla base di ciò che dispone l’art. 1, comma 1-bis, del D.L. n. 97 del 2004, la cancellazione dalle G.A.E.Nondimeno, tale conseguenza non è assoluta bensì temperata dalla riconosciuta possibilità di domandare, in occasione degli aggiornamenti successivi a quello in cui è stato disposto il depennamento ed entro il termine previsto per l’aggiornamento stesso, il reinserimento. Non a caso l’interessato, una volta reinserito, recupera il “punteggio conseguito all’atto della cancellazione”.
Il reingresso è in graduatoria solo a chi faceva già parte delle GAE
“Tale impostazione ermeneutica non contrasta con la qualificazione “a esaurimento” delle graduatorie stesse, dal momento che il re-ingresso in graduatoria è permesso soltanto a coloro i quali già facevano parte delle graduatorie, pur essendone stati cancellati in occasione di un aggiornamento pregresso, e non anche a chi non abbia mai fatto parte di tale graduatoria, atteso che gli inserimenti “ex novo” sono da ritenersi ammessi solo nei casi particolari previsti dalla legge (e che qui non assumono rilievo). Se infatti la qualificazione “a esaurimento” comporta, al fine di contrastare il fenomeno del lavoro precario nella scuola, una chiusura all’inserimento di nuovi soggetti non inseriti in precedenza nelle graduatorie permanenti, la qualifica di “nuovo inserimento” non si concilia con la posizione del docente a suo tempo già inserito ma poi depennato e che chieda di essere reinserito nella graduatoria divenuta G.A.E., in una situazione nella quale il depennamento definitivo, lungi dal comportare una stabilizzazione lavorativa preclude invece la possibilità di un’occupazione, ancorché precaria.”
Fontehttps://www.orizzontescuola.it/graduatorie-ad-esaurimento-ci-si-puo-entrare-ma-ad-una-condizione/