Con la pubblicazione dell’Ipotesi di Contratto collettivo nazionale Integrativo per Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2018/2019, rifioriscono le speranze per tanti docenti di avvicinarsi ai propri cari.
Pubblichiamo in allegato il testo ufficiale e cominciamo una serie di approfondimenti legati a questo tema importantissimo, vitale, per tutti quegli insegnanti costretti a lavorare lontano dai propri affetti
Quali sono i requisiti per chiedere assegnazione provvisoria?
1) RICONGIUNGIMENTO AI FIGLI O AGLI AFFIDATI DI MINORE ETA’CON PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO
2) RICONGIUNGIMENTO AL CONIUGE, AL PATNER DELL’UNIONE CIVILE O AL CONVIVENTE. NB: Cosa si intende per convivente? Si intende qualsiasi persona, compresi parenti e affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica (stato di famiglia).
3) GRAVI ESIGENZE DI SALUTE DEL RICHIEDENTE COMPROVATE DA IDONEA CERTIFICAZIONE SANITARIA
4) RICONGIUNGIMENTO AL GENITORE
Chi può chiedere assegnazione provvisoria, avendone i requisiti?
Può essere altresì richiesta dai docenti che sono stati trasferiti a seguito delle operazioni di mobilità 2018/19 nella stessa provincia su comune diverso da quello in cui hanno la precedenza prevista dall’ art.13 del CCNI dell’ 11aprile 2017, prorogato per l’a.s. 2018/19.
(ovvero chi non è stato soddisfatto nel comune dove aveva precedenza ex art 13 CCNI mobilità)
L’assegnazione provvisoria INTERPROVINCIALE può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado che
1) hanno presentato domanda di mobilità e non l’hanno ottenuta
2) coloro che nelle operazioni di mobilità sono stati soddisfatti in una provincia diversa da quella per la quale ricorrevano i motivi di cui al comma l dell’art. 7 (ricongiungimenti) o per la quale avevano richiesto di usufruire delle precedenze previste dall’art 13 del CCNI dell’ll aprile 2017, prorogato all’a.s. 2018/19. In tal caso l’assegnazione può essere richiesta solo per la medesima provincia.
3) L’assegnazione provvisoria può essere altresì richiesta da quanti abbiano già ottenuto la mobilità, qualora siano sopravvenuti, dopo la scadenza prevista per la presentazione dell’istanza di mobilità, i motivi precedentemente indicati.
4) non hanno presentato domanda di mobilità per la provincia per la quale ricorra uno dei motivi di cui al comma 1 dell’art. 7(ricongiungimenti).
Ricordiamo infine che l’assegnazione provvisoria non può essere richiesta all’ interno del comune di titolarità o del comune dove si trova la scuola di incarico triennale.