Assegnazione provvisoria interprovinciale su posto di sostegno anche senza titolo. Le FAQ di chiarimento.
Docenti di ruolo possono richiedere assegnazione provvisoria su sostegno anche senza titolo
Con l’accordo Miur – sindacati per le assegnazioni provvisorie del personale docente per l’a.s. 2018/19 è stato previsto che, in presenza di particolari requisiti, i docenti di ruolo possano richiedere l’assegnazione provvisoria anche su posto di sostegno senza il prescritto titolo di specializzazione.
FAQ su criteri e modalità
Chi può chiedere l’assegnazione provvisoria sui posti di sostegno pur non essendo in possesso del titolo specifico?
Il docente di ruolo in procinto di concludere il percorso di specializzazione sul sostegno o, in subordine, aver prestato servizio per almeno un anno su posti di sostegno (anche a tempo determinato).
I due requisiti devono coesistere?
No. Ne basta uno.
Come si dichiareranno?
Bisognerà allegare alla domanda una autodichiarazione in cui si dichiarerà appunto di essere in possesso di uno dei due requisiti con gli estremi del corso o dell’anno svolto su posto di sostegno.
Cosa si intende per “almeno” un anno di servizio anche a tempo determinato?
Un servizio svolto di almeno 180 gg. anche non continuativi. In ogni caso attendiamo di leggere il testo per sapere se ci saranno ulteriori indicazioni.
In quante province è possibile avere questa possibilità?
Una sola provincia che dev’essere diversa da quella di attuale titolarità. Tale operazione riguarda infatti esclusivamente le assegnazioni provvisorie interprovinciali.
È necessario avere il requisito del ricongiungimento?
Sì. Il requisito del ricongiungimento è alla base della domanda. Bisogna quindi avere uno dei requisiti di ricongiungimento di cui all’art. 7 comma 1 del CCNI ed esercitare quindi l’opzione dell’assegnazione su sostegno senza titolo per quella determinata provincia.
Sarà possibile partecipare alle assegnazioni solo per i posti di sostegno in assenza di titolo?
No. L’opzione di poter essere assegnati su posto di sostegno senza titolo è comunque aggiuntiva alla “normale” domanda di assegnazione provvisoria. Pertanto, solo se non sarà possibile ottenere assegnazione provvisoria interprovinciale per il posto comune o per altro grado o posto di titolarità, si potrà essere assegnati su posto di sostegno pur non in possesso del titolo di specializzazione.
Si ricorda che tale possibilità è infatti inserita sempre nell’art. 7 del CCNI che segue quindi le normali operazioni di assegnazione provvisoria come previste per gli anni precedenti.
Come sarà valutata la domanda?
È l’ultima sequenza (n. 41) delle assegnazioni provvisorie.
Un docente che abbia i requisiti richiesti può precedere i docenti di ruolo in possesso del titolo di sostegno anche se sono titolari di posto comune e titolari in provincia?
No. Le utilizzazioni e le assegnazioni provinciali comunque precedono quelle interprovinciali. Pertanto, i posti di sostegno saranno prioritariamente assegnati ai docenti titolari su sostegno in provincia, e agli utilizzi provinciali che prevedono la possibilità per chi è titolare di posto comune ma in possesso del titolo specifico di essere utilizzato per un anno su posto di sostegno.
Nelle assegnazioni interprovinciali un docente che abbia i requisiti richiesti può precedere i docenti di ruolo in possesso del titolo di sostegno anche se sono titolari di posto comune?
No. Nelle assegnazioni interprovinciali i docenti di ruolo titolari di posto di sostegno precederanno, in ordine, i docenti di ruolo titolari di posto comune e in possesso del titolo di specializzazione (sequenza n. 36), poi i docenti di ruolo senza titolo di specializzazione ma in possesso dei requisiti richiesti (sequenza 41).
Un docente che abbia i requisiti richiesti può precedere i docenti supplenti in possesso del titolo di sostegno presenti in quella provincia?
No. Sarà infatti accantonato un numero di posti pari al numero dei docenti supplenti in possesso del titolo di specializzazione e presenti nelle GAE e nelle I/II fasce di istituto compresi gli elenchi aggiuntivi.
Come avverrà quindi la sequenza di assegnazione dei posti di sostegno nelle assegnazioni interprovinciali?
Terminata la fase delle assegnazioni e delle utilizzazioni provinciali, sui posti eventualmente residuati si procederà con la fase interprovinciale con:
1. Docenti di ruolo titolari su posto di sostegno;
2. Docenti di ruolo titolari su posto comune in possesso del titolo di specializzazione;
3. Accantonamento dei posti per i supplenti specializzati inseriti nelle GAE e GI di I e II fascia compresi elenchi aggiuntivi;
4. Su eventuali posti residui docenti di ruolo titolari di posto comune non possesso del titolo di specializzazione (ma in possesso dei requisiti richiesti) che non sono stati soddisfatti nell’assegnazione provvisoria interprovinciale per lo stesso o diverso ordine scuola o posto di titolarità.
5. Disponibilità residue docenti supplenti senza titolo specifico
L’opzione e quindi rientrare nel punto 4 è possibile per tutti i docenti o solo per quelli che hanno determinate precedenze?
È possibile per tutti i docenti di ruolo che abbiano i requisiti richiesti. Avranno peròpriorità i docenti che rientrano nel punto IV dell’art. 8 (precedenze) lettere g) l) ed m) valutate nell’ordine:
1. Genitori con figli disabili
2. Genitori con figli fino a 6 anni
3. Genitori con figli superiori a 6 e fino a 12 anni.
Fonte:https://www.orizzontescuola.it/assegnazioni-sostegno-anno-di-servizio-come-verranno-assegnati-i-posti-le-faq/