Ancora aperto il tavolo di discussione relativo alla questione delle cosiddette “maestre diplomate” e che sta interessando molti docenti in possesso di diploma magistrale (DM), conseguito entro l’A.S. 2001/02,che a seguito di partecipazione a ricorso per l’inserimento in GAE, avendo ottenuto ordinanza cautelare dal TAR, erano stati inseriti con riserva.
In attesa della sentenza definitiva, alcuni di essi, in posizione utile per le immissioni in ruolo, sono stati successivamente assunti a tempo indeterminato con clausola rescissoria, ossia con la consapevolezza che, qualora la sentenza definitiva fosse stata negativa, avrebbero perso i diritti acquisti tra cui il ruolo.
Una sentenza negativa che era prevedibile attendere, se si tiene conto, come sempre sostenuto da PSN, che il requisito essenziale per l’inserimento in GAE non è il valore abilitante del titolo, ma l’aver conseguito una idoneità a seguito di superamento di una procedura avente natura di prova concorsuale. Tra questi, ad esempio, figurano l’idoneità al concorso del ’99 o procedure abilitative il cui esame finale avesse, per decreto istitutivo, anche valore di idoneità concorsuale, quali la laurea SFP di Scienze della Formazione Primaria (in analogia alle scuole di specializzazione all’insegnamento per la scuola secondaria, SSIS) o i corsi abilitanti speciali istituiti con i Decreti Ministeriali 21/05 e 85/05,che erano destinati anche ai Diplomati Magistrali.
Questo coerentemente con la previsione costituzionale che a posti statali si acceda attraverso un reclutamento concorsuale, di cui le GAE rappresentano da sempre uno dei due canali al 50% quale procedura concorsuale di natura riservata, rispetto all’altra cui è destinato il 50% dei concorsi ordinaria come spiegato in questo articolo di PSN sulle origini del precariato ”Storia delle Graduatorie di Merito e ad Esaurimento”.
Sentenza definitiva che è stata emessa il 20 dicembre 2017 ed emessa dal Consiglio di Stato e che ha infatti definitivamente chiarito che “manca una norma che riconosca il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 come titolo legittimante l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento” e che al tempo stesso l’invocato valore abilitante del diploma magistrale possa essere, di per sé, requisito sufficiente a consentire l’inserimento nelle ex graduatorie permanenti. Il collegio giudicante del CDS nella sentenza ha così spiegato l’impianto normativo: “..In definitiva, quindi, l’abilitazione all’insegnamento nella scuola materna ed elementare ex artt. 194 e 197 del D.lgs. 297/1994, e d.P.R. 323/1998, non ha mai costituito titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie permanenti istituite dall’art. 401 D.lgs. 297/1994, essendo, invece, previsto a tale fine il superamento diprocedure di natura concorsuale (concorsi regionali per titoli ed esami) rispetto alle quali il diploma magistrale costituiva requisito di partecipazione (ai sensi dell’art. 402 D.lgs. 297/1994).”
Tuttavia il governo in carica ha però posto nel contratto sottoscritto l’impegno a trovare una soluzione per i diplomati magistrali, che hanno maturato un esperienza professionale acquisita sul campo, in seguito agli anni di supplenza e di ruolo, in cui hanno svolto tutti i compiti relativi alla funzione docente.
D’altro canto non si possono negare i diritti all’immissione in ruolo di chi è in GAE a pieno titolo perchè in possesso di una idoneità concorsuale conseguita al concorso del ’99 o con i corsi speciali previsti dai citati decreti del 2005, nonchè di chi ha vinto il concorso del 2016 e non è stato ancora assunto a causa dell’esiguo numero di posti disponibili.
In questi giorni si stanno proponendo le soluzioni più disparate, spesso fantasiose, senza adeguato supporto della legislazione scolastica attuale. A parere della redazione di PSN, si potrebbe attivare un percorso analogo all’attuale FIT transitorio per i docenti abilitati della scuola di secondo grado.
In analogia a quanto già previsto per la secondaria dal Dlgs 59/2017, sia i DM ante 2002 sia i laureati in SFP parteciperebbero a un concorso non selettivo in cui dovrebbero svolgere una prova orale, con voto in quarantesimi. Requisito essenziale in questo caso dovrebbe essere l’aver svolto almeno 3 anni di servizio, di cui almeno uno sull’ordine di scuola richiesto. Una Graduatoria di Merito Regionale Abilitati (GMRA) sarebbe stilata sommando i punteggi relativi ai titoli culturali, titoli di servizio e il voto della prova orale. In tal modo sarebbero valorizzate sia le esperienze di insegnamento che le capacità didattiche dimostrate.
Le immissioni in ruolo per la primaria, così come già previsto per la secondaria, avverrebbero scorrendo la nuova GMRA dopo l’esaurimento della GM 2016 dei vincitori (o del 10% degli eventuali idonei, qualora qualcuno rinunciasse alla nomina), rispettando quanto previsto dal Testo Unico (dlgs 297/94) per quanto riguarda la ripartizione dei posti 50% da GAE e 50% da GM (prima GM 2016, poi GMRA).
In questo modo verrebbero tutelati sia docenti presenti in GAE a pieno titolo, sia i vincitori di concorsoinseriti nelle GM 2016.
Come già accaduto in passato, in tutti gli ordini di scuola, il problema principale riguarderà soprattutto le regioni del Sud dove sia le GM 2016 che le GAE sono ancora piene. Ci si auspica che tale situazione possa essere in parte riequilibrata dal tanto discusso aumento delle sezioni a tempo pieno nelle scuole meridionali.
Al contrario le regioni settentrionali che lamentano la carenza di docenti disponibili, potrebbero avere a disposizione nuove graduatorie per il reclutamento.
FONTE: www.professionistiscuola.it/concorsi/3134-diplomati-magistrali-possibile-soluzione-per-garantire-il-rispetto-dei-diritti-degli-immessi-in-ruolo-con-riserva-e-dei-laureati-in-sfp.html