FONTE: www.orizzontescuola.it/docenti-soprannumerari-se-trasferiti-dufficio-si-muovono-su-scuola-partendo-dalla-prima-dellambito-e-non-dalla-piu-vicina/
Come più volte abbiamo sottolineato, grazie al CCNI 2017/18 prorogato anche per il 2018/19 i sindacati firmatari hanno garantito al docente soprannumerario di non allontanarsi dalla provincia di titolarità e di muoversi comunque su scuola anche se trasferito d’ufficio.
Vediamo bene come avviene tale trasferimento dal momento che sul web circolano notizie non precise sull’argomento.
IL CCNI 2017/18 HA MODIFICATO LA LEGGE 107/2015
Con la firma del CCNI si è di fatto modificata la legge 107 attraverso il Contratto nella parte in cui il soprannumerario si muoveva solo su ambito e nella parte in cui si introduceva il ruolo regionale.
Il docente soprannumerario, infatti, anche se trasferito d’ufficio si muoverà comunque su scuola (e ciò vale anche se il soprannumerario dovesse essere un titolare sull’ambito e non su scuola) e se proprio non dovesse trovare posto si troverà in esubero sul proprio ambito di titolarità (prima si diventata DOP).
Stessa cosa per il docente in esubero che rimarrà comunque nella propria provincia di titolarità senza possibilità di essere trasferito ad altra provincia della regione.
È bene quindi non dimenticare cosa prevede la legge e cosa invece è stato modificato con il Contratto di mobilità.
SE TRASFERITO D’UFFICIO IL SOPRANNUMERARIO NON PARTE DALLA SCUOLA PIÙ VICINA A QUELLA DI
TITOLARITÀ
Il personale individuato perdente posto potrà presentare domanda di trasferimento (in modalità cartacea) ed esprimere fino a 15 opzioni, di cui massimo 5 scuole.
Nel caso non venga accontentato per le preferenze espresse verrà trasferito d’ufficio, prima dei movimenti a domanda, e assegnato, in ordine di viciniorietà, ad una scuola dell’ambito di titolarità.
Qualora non fosse soddisfatto per carenza di posti, il trasferimento avverrà in una scuola di un ambito della provincia rispettando l’ordine di viciniorietà.
In ultima analisi resterà in soprannumero sull’ambito che comprende la scuola di precedente titolarità.
ATTENZIONE: non è corretto però dire che il soprannumerario verrà trasferito d’ufficio nella scuola più vicina a quella di titolarità, prima nello stesso ambito territoriale e poi in quelli viciniori.
Infatti, ai sensi della nota 1 dell’art. 22 e del 9 dell’O.M., l’assegnazione della scuola di titolarità a seguito del trasferimento d’ufficio ottenuto nell’ambito di titolarità o in un ambito viciniore della provincia, avviene secondo l’ordine di prossimità delle scuole sede di organico all’interno dell’ambito a partire dalla prima scuola riportata nell’elenco delle scuole dell’ambito.
Quindi non a partire dalla scuola più vicina rispetto a quella di titolarità, ma dalla prima scuola dell’ambito (che potrebbe quindi essere anche molto distante rispetto a quella di titolarità).
Tale novità presente già dallo scorso anno è da tenere bene a mente.