Dal 1° settembre 2017, in applicazione del Decreto Legislativo 75/2017, è stato istituito il “Polo unico per le visite fiscali”, con la conseguente attribuzione all’INPS della competenza esclusiva ad effettuare visite mediche di controllo (VMC) sia su richiesta delle Pubbliche amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia d’ufficio.
La normativa in materia di Polo Unico
L’INPS con il messaggio 1399 del 29 marzo 2018 ha coordinato l’insieme delle indicazioni fornite con aggiornamenti determinati anche dai chiarimenti forniti dai Ministeri competenti per quanto riguarda il polo Unico:
- tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative
- le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo
- le Regioni (comprese quelle a statuto speciale)
- le Province, (esclusa Trento)
- i Comuni
- le Comunità montane e loro consorzi e associazioni
- le istituzioni universitarie
- gli Istituti autonomi case popolari
- le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali
- le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale
- l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)
- le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001).
Personale in regime di diritto pubblico
- il personale della carriera prefettizia e della carriera diplomatica
- i magistrati di tutte le magistrature, ordinarie e speciali
- gli avvocati e procuratori dello Stato
- i docenti e i ricercatori universitari
- il personale della carriera dirigenziale penitenziaria
- il personale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Budget disponibile
Anno finanziario 2018: € 35 milioni
A decorrere dal 2019: € 50 milioni.
Visite mediche di controllo datoriali e d’ufficio: ambito di applicazione
La normativa del Polo Unico, riporta anche la Flc Cgil, si riferisce espressamente al controllo sugli eventi di “malattia comune” dei lavoratori.
La normativa del Polo Unico non riguarda in alcun modo altre fattispecie di assenza dei lavoratori medesimi. Pertanto sono escluse le assenze per:
- malattia figlio
- interdizione anticipata per gravidanza
- inidoneità temporanea a mansione, accertata dalla Commissione Medica Ospedaliera (CMO) operante presso le Autorità sanitarie locali o da commissioni di seconda istanza
- accertamento sanitario per incapacità temporanea a testimoniare o per altri scopi connessi con il procedimento giudiziario, ecc.
Visite d’ufficio
Il messaggio dell’INPS chiarisce anche che:
- il datore di lavoro pubblico non deve più richiedere la visita ambulatoriale nel caso in cui il lavoratore venga trovato assente in occasione dell’accertamento medico legale domiciliare. In tali ipotesi, infatti, l’accertamento ambulatoriale viene disposto d’ufficio al fine di consentire la verifica dell’effettiva sussistenza dello stato morboso.
- le visite mediche di controllo vengono disposte anche d’ufficio dall’Istituto sulla base delle proprie valutazioni effettuate mediante l’ausilio delle procedure informatiche.
Visualizzazione esiti visite
È consentita ai datori di lavoro pubblici, tramite il sito web dell’INPS, la visualizzazione degli esiti sia delle visite richieste tramite Portale sia di quelle d’ufficio eventualmente effettuate nei confronti dei propri dipendenti.
Certificati cartacei
Il Dlgs 75/2017 non ha cambiato nulla in merito alla gestione della certificazione trasmessa in modalità cartacea, che rimane comunque di competenza delle Pubbliche Amministrazioni interessate.
Pertanto eventuali certificati cartacei di malattia dei lavoratori pubblici non devono essere trasmessi all’INPS, ma unicamente al proprio datore di lavoro pubblico cui competono, per espressa previsione normativa (art. 55-septies, comma 1, del DLgs 165/2001) i controlli circa la loro validità.
Gestione reperibilità e assenza del lavoratore
Il decreto 206 del 17 ottobre 2017, ha confermato le vigenti fasce orarie di reperibilità per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni che rimangono fissate nei seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 di tutti i giorni lavorativi e festivi.
Il dipendente pubblico, qualora debba assentarsi dal proprio domicilio (ad esempio, per visita medica o altri giustificati motivi), è tenuto ad avvisare unicamente la propria amministrazione, la quale provvede a trasmettere l’informazione con ogni possibile sollecitudine all’INPS, utilizzando una delle seguenti modalità:
- inviando un’email alla casella medicolegale.nomesede@inps.it
- inviando specifica comunicazione al numero di fax indicato dalla struttura territoriale di riferimento
- rivolgendosi al Contact center.
Tali modalità si utilizzano anche per i casi in cui il lavoratore abbia necessità di cambiare domicilio in corso di prognosi.
Documentazione relativa all’assenza del lavoratore a visita medica di controllo domiciliare
La documentazione può essere prodotta all’Inps in occasione della visita medica ambulatoriale (o spedita, se nel frattempo vi è stato il rientro al lavoro) per consentire, se di tipo sanitario, la valutazione tecnica a cura degli Uffici medico legali dell’Istituto.
A tal fine l’INPS chiarisce che:
- è di esclusiva competenza dell’amministrazione pubblica di appartenenza la valutazione delle giustificazioni di assenza del dipendente dal domicilio quando tali valutazioni richiedano competenze di tipo amministrativo
- è previsto l’esame delle giustificazioni, da parte dell’Ufficio medico legale dell’INPS territorialmente competente, qualora queste abbiano carattere prettamente sanitario.
Visita medica di controllo ambulatoriale a seguito di assenza da visita medica di controllo domiciliare
L’ufficio medico legale procede alla compilazione dell’apposito modello “Visita medica di controllo ambulatoriale” riguardo alla competenza amministrativa o al giudizio medico legale sulla giustificabilità dell’assenza a visita medica domiciliare. In particolare il medico incaricato:
- nel caso in cui il lavoratore produca documentazione di tipo amministrativo o produca documentazione di tipo sanitario dal cui esame non si possa concludere per la giustificabilità dell’assenza (ad esempio, nel caso di visita medica o esame specialistico che non rivesta carattere d’urgenza) o non produce alcun documento giustificativo, il medico dovrà valorizzare nel suddetto modello il campo “Competenza amministrativa” e inserire nelle note il rinvio al parere della P.A. di appartenenza, senza fare alcun riferimento allo stato di salute del lavoratore
- nel caso in cui il lavoratore produca documenti giustificativi sanitari, il cui esame consente di concludere per la giustificabilità dell’assenza dal domicilio, il medico valorizzerà nel modello il campo “sì” della sezione “Assenza giustificabile” senza fare alcun riferimento allo stato di salute del lavoratore.
Gli Uffici Inps trattengono un originale dei pareri di giustificabilità rilasciati.
La copia del modello con relative annotazioni viene rilasciato al lavoratore. Lo stesso lavoratore consegna al proprio datore di lavoro una ulteriore copia del modello.
Assenza del lavoratore a visita medica di controllo ambulatoriale, invio documentazione da parte del lavoratore
Nel caso in cui il lavoratore provveda a trasmettere i giustificativi a mezzo posta, l’Ufficio medico legale non procede d’ufficio all’esame degli stessi, ma solo a fronte di esplicita richiesta del datore di lavoro pubblico; l’Ufficio medico legale registra, invece, come di consueto, l’assenza del lavoratore alla visita ambulatoriale.
È comunque il datore di lavoro l’unico soggetto competente a giustificare il lavoratore e può tener conto, ai fini del provvedimento da assumere anche di eventuali altri fatti e atti di cui è a conoscenza.
Visite mediche di controllo per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale
L’INPS specifica inoltre che non effettua accertamenti domiciliari medico legali richiesti dai datori di lavoro per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale di competenza esclusiva dell’Inail, ai sensi dell’articolo 12 della legge 67/1988.