Nel corso del corrente anno scolastico 2017/18 i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono entrati a pieno regime e hanno coinvolto, per la prima volta, gli studenti delle classi terminali delle scuole Secondarie II grado, completando, in questo modo, il triennio di applicazione graduale come previsto dalla Legge 107/2015 e interessando la totalità degli studenti delle classi terze, quarte e quinte.
I percorsi di alternanza scuola-lavoro, previsti dall’art.1 comma 33 e seguenti della Legge 107/2015, prevedono lo svolgimento di 200 ore nei Licei e 400 ore negli Istituti Tecnici e negli Istituti Professionali, negli ultimi tre anni di scuola.
La partecipazione ai percorsi di alternanza scuola-lavoro non è, quindi, facoltativa, ma rientra nel curricolo dell’ultimo triennio della scuola Secondaria II grado e rappresenta requisito per l’ammissione all’esame di Stato, come stabilito nell’ art.13 comma 2 lettera c) del Decreto legislativo n.62/2017
Gli esami di Stato 2017/18 interesseranno per la prima volta gli studenti che hanno completato il primo triennio di alternanza.
Per il corrente anno scolastico, però, le attività di alternanza non sono obbligatorie ai fini dell’ammissione all’esame di Stato.
In base all’art.26 comma 1 del succitato Decreto legislativo n.62/2017, infatti, l’obbligatorietà entrerà in vigore dal prossimo anno 2018/19, quindi potranno essere ammessi all’esame di Stato 2017/18 anche gli studenti che non hanno completato il percorso di alternanza scuola-lavoro, svolgendo un numero di ore inferiore a quello stabilito dalla normativa.
Chiarimenti in merito sono stati forniti dal MIUR nella nota esplicativa n.7194 del 24 aprile 2018, dove vengono fornite risposte a quesiti in materia di alternanza scuola-lavoro.
Nel primo chiarimento inserito nella succitata nota ministeriale, avente come oggetto “Attività di alternanza scuola lavoro per i candidati interni agli esami di Stato degli anni 2017/2018 e 2018/2019”, si stabilisce, infatti, quanto segue:
“Ai fini dell’ammissione dei candidati interni all’esame di Stato, si osserva che, per l’anno scolastico 2017/2018, la normativa nulla dispone circa l’obbligo, per le studentesse e gli studenti, di aver svolto un monte ore minimo di attività di alternanza scuola lavoro nell’ultimo triennio del percorso di studi.
Potranno essere ammessi all’esame di Stato, quindi, anche le studentesse e gli studenti che non hanno completato il numero minimo di 400/200 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno. E’ il caso, ad esempio, degli studenti ripetenti l’ultimo anno del percorso di studi nell’a.s. 2017/2018, i quali non hanno avuto l’opportunità di svolgere esperienze di alternanza nel secondo biennio, poiché non previste dall’ordinamento come attività pienamente curricolari”
ASL e valutazione negli scrutini finali
La non obbligatorietà dell’alternanza scuola-lavoro ai fini dell’ammissione all’esame di Stato non significa, però, che nel corrente anno scolastico le esperienze di alternanza non incideranno sulla valutazione in sede di scrutinio finale.
Secondo quanto prevede l’art.8 comma 6 dell’OM n.350/2018, infatti, la valutazione delle eventuali esperienze di alternanza scuola-lavoro concorre ad integrare quella delle discipline alle quali tali attività ed esperienze afferiscono e contribuisce, in tal senso, alla definizione del credito scolastico.
La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza scuola lavoro deve, comunque, essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione all’esame di Stato.
La stessa nota ministeriale precedentemente citata chiarisce che “Sulla base della certificazione delle relative competenze acquisite entro la data dello scrutinio di ammissione all’esame di Stato, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle suddette esperienze e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di comportamento. Le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti”
ASL nel documento del 15 maggio
Le esperienze di alternanza scuola-lavoro confluiscono nel documento del 15 maggio, come stabilito nell’art.6 comma 6 della succitata Ordinanza ministeriale:
“AI documento stesso possono essere allegati eventuali atti e certificazioni esterne relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, alle esperienze di alternanza scuola-lavoro, di stage e di tirocini eventualmente promosse, nonché alla partecipazione studentesca, ai sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti
emanato con D.P.R. n. 249/1998”
ASL e prove d’esame
Le esperienze di alternanza scuola-lavoro devono essere prese in considerazione anche nel corso degli esami di Stato, sia per quanto riguarda la predisposizione della terza prova che lo svolgimento del colloquio d’esame, come indicato nell’OM n.350/2018 art.19 comma 4 e art.21 comma 2.
La commissione d’esame, come chiarisce la nota ministeriale n.7194/2018, in sede di predisposizione della terza prova scritta e di organizzazione del colloquio deve tener conto, ai fini dell’accertamento delle conoscenze, abilità e competenze, anche delle eventuali esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, indicate nel Documento del Consiglio di classe.
Terza prova
Nell’art.19 comma 4 dell’Ordinanza ministeriale, in relazione alla terza prova d’esame, si stabilisce che la commissione tiene conto, ai fini dell’accertamento delle conoscenze, abilità e competenze, anche delle eventuali esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, stage e tirocinio, della disciplina non linguistica insegnata attraverso la metodologia CLIL, così come descritte nel documento del consiglio di classe del 15 maggio.
Colloquio d’esame
Nell’art.21 comma 2, in relazione al colloquio d’esame, si stabilisce che il colloquio ha inizio con un argomento disciplinare o pluridisciplinare, scelto dal candidato, anche riferito ad attività o esperienze attuate durante l’ultimo anno del corso di studi secondo quanto previsto dall’art. 14 comma 4 della stessa Ordinanza ministeriale, dove vengono indicate le tipologie di argomenti con i quali i candidati possono decidere di iniziare il colloquio e, tra queste, alla lettera c), sono inserite le esperienze di alternanza scuola-
Lavoro, stage o tirocinio
In ogni caso, come chiarisce il MIUR nella nota esplicativa, le esperienze di alternanza scuola-lavoro sono da considerare quale elemento di valorizzazione del curriculum dell’allievo, ma la loro eventuale mancanza non deve costituire in alcun modo elemento di penalizzazione nella valutazione.
Le esperienze condotte in alternanza scuola lavoro devono essere riportate nel modello di certificazione previsto nel DM n.26/2009, allegato al diploma, tra gli “ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito”