Quanti giorni di ferie ha diritto un docente? Cosa succede nel caso di settimana corta o part-time? Il calcolo
Quanti giorni di ferie ha diritto un docente? Cosa succede nel caso di settimana corta o part-time? Il calcolo
A quanti giorni di ferie ha diritto un docente?
Il docente, sia se assunto a tempo determinato che indeterminato ha diritto a:
- 30 gg. di ferie se ha un’anzianità di servizio non superiore ad anni 3;
- 32 gg. se ha un’anzianità di servizio superiore ad anni 3.
Nota bene: Per “anzianità di servizio” si intende servizio a qualunque titolo prestato, pertanto anche un docente neoassunto in ruolo nel 2015/16 che ha almeno tre anni di supplenza di 180 gg. ha diritto quest’anno a 32 gg. di ferie.
Se un docente svolge la settimana corta o ha il giorno “libero”, ha meno giorni di ferie rispetto ad un docente in servizio su 6 giorni?
È utile premettere che il giorno “libero” del docente è considerato un giorno lavorativo a tutti gli effetti e quindi non rientra nei giorni “non lavorativi”.
Già nel 1989 l’allora MPI chiarì che il personale scolastico è in servizio 6 giorni settimanali, anche rispetto al computo delle ferie, indipendentemente dall’articolazione oraria settimanale.
Con i successivi CCNL e in ultimo quello del 26.11.2007, è stato ribadito che la settimana lavorativa è su 6 giorni compreso l’eventuale “giorno libero”.
Tutti i docenti hanno quindi pari numero di ferie indipendentemente se svolgono l’orario settimanale in 5 o 6 gg.
A quanti giorni di ferie ha diritto un docente in regime di part time?
- Se si tratta di part time orizzontale: Il docente ha diritto al medesimo numero di giorni di ferie spettanti nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo pieno.
- Se si tratta di part time verticale: Il docente ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno.
È utile quindi chiarire che nel caso di part time verticale il calcolo dei giorni di ferie deve tenere conto solo del numero dei giorni lavorativi e non delle ore settimanali.
Per fare un esempio, il docente in servizio con un part time distribuito in 3 gg. con 9 ore settimanali ha gli stessi giorni di ferie di un docente sempre con un part time distribuito in 3 giorni ma di 12 ore settimanali.
Questo il calcolo:
n. gg. di lavoro settimanali : 6 gg. = x gg. : 32 gg o 30 (a seconda se con un’anzianità di servizio superiore/non superiore ad anni 3).
Il caso più comune è il dipendente con un part time verticale di 3 gg. settimanali con anzianità superiore a 3 anni di servizio:
3 : 6 = x : 32 ovvero x = 16 gg. di ferie.
A quanti giorni di ferie ha diritto un docente assunto a tempo determinato? È corretto il calcolo “ogni mese di supplenza per 2,5”?
L’unico riferimento normativo a cui rapportarsi per calcolare il numero di ferie spettanti al personale a tempo determinato è l’art. 19/2 del CCNL 29.11.2007 il quale recita: “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato”.
Pertanto è indispensabile effettuare la proporzione:
360 : 30/32 = n° dei giorni di servizio : x
Se per esempio il docente fino al terzo anno di servizio ha prestato 82 giorni di supplenza, ha diritto a 7 giorni di ferie (x = 30 per 82 diviso 360).
La malattia, la maternità o altre tipologie di assenza incidono sul numero di ferie spettanti?
L’art. 13, comma 14, del CCNL del 29.11.2007 dispone che “il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno scolastico”.
Pertanto, tutte le assenze interamente retribuite come i permessi previsti dal CCNL, i congedi per maternità (congedo obbligatorio) e congedi parentali retribuiti al 100% o i 3 gg. legge 104/92, permessi per lutti, matrimonio, personali ecc. non riducono il numero delle ferie spettanti.
Le ferie non sono altresì ridotte per assenze parzialmente retribuite come ad esempio la malattia al 90% o al 50% (superato un certo numero di giorni previsti dal rispettivo periodo di comporto) o i congedi parentali retribuiti al 30% (per questi ultimi la norma contrattuale fa infatti riferimento ad “assenze” parzialmente retribuite non riferendosi quindi alla sola assenza per alla malattia).
A mo’ di esempio, invece, riduce il numero di ferie l’aspettativa per motivi familiari o altri tipi di aspettative per cui non è prevista alcuna retribuzione o comunque in cui il rapporto di lavoro risulti “sospeso”.
Il docente assunto a tempo indeterminato che non ha potuto fruire delle ferie spettanti nell’anno di riferimento, perché in congedo di maternità o in malattia, quando può fruire delle ferie?
L’art. 13, comma 10, del CCNL del 29.11.2007, recita: ”In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica”.
Quel “periodo di attività didattica” è stato sostituito con “periodo di sospensione delle lezioni” per tutti i docenti, anche per gli assunti a tempo indeterminato, dall’art 1 comma 54 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013).
Il docente fruirà quindi delle ferie non godute nell’anno scolastico successivo ogni qual volta ci sarà la possibilità all’interno di un periodo di sospensione delle lezioni (vacanze di Pasqua e Natale ecc.).
È possibile rimandare le ferie non godute per più anni scolastici?
Le ferie sono un diritto irrinunciabile e indisponibile del lavoratore (artt. 36 Cost. e 2109 cc.).
Pertanto, qualora le ferie siano maturate e non godute per cause non imputabili al dipendente (es. grave patologia), potranno essere fruite dallo stesso anche al di là dei limiti stabiliti dall’art. 13 del CCNL sopra citato.
Quando fruiranno delle ferie i docenti assunti l’1/9/2015 ma che hanno differito la presa di servizio al 1/7 perché impegnati in una supplenza al 30/6?
L’art 99 della legge 107/2015 dispone che “Per i soggetti assunti nelle fasi di cui alle lettere b) e c) del comma 98, l’assegnazione alla sede avviene al termine della relativa fase, salvo che siano titolari di contratti di supplenza diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie.
In tal caso l’assegnazione avviene al 1° settembre 2016, per i soggetti impegnati in supplenze annuali, e al 1° luglio 2016 ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attività didattiche. La decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata”.
Tali docenti sono stai assunti in ruolo l’1/9/2015, pertanto andranno trattati come tutti gli altri docenti già in ruolo per cui chiederanno le ferie (30/32 gg.) nella scuola in cui assumeranno servizio il 1/7 (o al termine degli esami).
Nessun provvedimento di sottrazione ferie potrà essere disposto dalla scuola in cui sono attualmente in servizio fino al 30/6.
Ciò è stato anche chiarito dal MIUR ai Direttori Regionali nell’ultima conferenza di servizio.
I 6 giorni di ferie fruiti durante l’attività didattica, anche se giustificati come motivi personali o familiari in aggiunta ai 3 gg. previsti dall’art 15/2, come devono essere considerati?
L’istituto giuridico di tali giorni è “ferie”. Pertanto, anche se fruiti come permessi personali o familiari in aggiunta ai 3 gg. previsti dall’art 15/2, devono essere considerati “ferie” e detratti quindi dal monte ferie spettante.
La malattia interrompe le ferie?
Sì.
L’art.13, comma 13, del CCNL del 29.11.2007 dispone che le ferie possono essere interrotte se interviene una malattia di durata superiore a 3 giorni o che abbia comportato il ricovero ospedaliero.
In questo caso il docente dovrà tempestivamente informare la scuola dell’insorgenza della malattia e dell’indirizzo dove può essere reperito.
Per la documentazione della malattia si segue l’iter della “normale” malattia.
Come avviene la monetizzazione delle ferie per il personale assunto a tempo determinato?
Il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, all’art. 5, comma 8, espressamente prevede “la non monetizzazione delle ferie all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, rilevando che tale norma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Pertanto, ai docenti supplenti con contratto per supplenza breve o fino al 30/6 sono state disapplicate la facoltà di non fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni e tutte le norme che consentivano conseguentemente al detto personale di “monetizzare” le stesse.
Inoltre, ai fini della “monetizzazione” delle ferie a nulla rileva se il dipendente abbia o meno richiesto le ferie nei giorni in cui aveva facoltà di chiederle, in quanto si dovrà tener unicamente conto della mera astratta facoltà di poterne fruire.
Verrà quindi preso in considerazione il monte ferie spettante e da questo si detrarranno tutti i giorni di sospensione delle lezioni:
- dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l’inizio delle lezioni;
- Vacanze natalizie e pasquali (con esclusione dei giorni festivi);
- L’eventuale sospensione delle lezioni per l’organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi;
- Dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giungo esclusi ovviamente i giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all’insegnamento (es. collegi dei docenti).
Ciò che rimarrà verrà monetizzato.
È possibile che ad un docente a tempo determinato siano comunque monetizzate le ferie? Per esempio nei casi in cui durante i periodi di sospensione delle lezioni non ne avrebbe comunque potuto fruire?
Sì.
Il Dipartimento della funzione pubblica ha chiarito, con nota dell’8/10/2012, che non rientrano nel divieto posto dal decreto legge n. 95 del 2012 i casi di cessazione dal servizio in cui l’impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio di maternità.
Pertanto, nei casi dei docenti, se durante la sospensione delle lezioni ovvero nel periodo in cui il docente avrebbe potuto fruire delle ferie è collocato in un particolare status che gli impedirebbe comunque di fruire delle stesse (il caso più comune è la docente in congedo di maternità o assente per malattia o grave patologia), i giorni di ferie non fruite andranno monetizzati o comunque non sottratti ai giorni di ferie spettanti.
È possibile che a un docente con contratto al 31/8 o a tempo indeterminato siano attribuite ferie d’ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni?
L’art. 1 comma 54 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha uniformato per tutti i docenti (di ruolo, supplenti brevi o fino al 30/6-31/8) i periodi fruizione delle ferie disponendo che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
C’è da segnalare che per tale personale (31/8 o a TI) non è comunque cambiato nulla rispetto al diritto irrinunciabile a fruire delle ferie e che le stesse, ai sensi dell’art 13/8 del CCNL 29.11.2007, devono essere richieste al dirigente scolastico. È quindi il docente che fa la richiesta di ferie.
Pertanto, se il docente assunto a tempo indeterminato o assunto al 31/8 non ha voluto fruire delle ferie durante la sospensione delle lezioni, dovrà richiederle nei mesi di luglio ed agosto.
In poche parole tale personale, al pari di quello assunto a tempo determinato, ha “facoltà” di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni con la differenza che non gli potrà essere effettuata nessuna sottrazione del monte ferie spettantegli e soprattutto non gli può essere imposta nessuna fruizione delle ferie.
Qualunque circolare che per tale personale prevedrà il collocamento in ferie d’ufficio durante i giorni di sospensione delle lezioni dovrà essere dichiarata illegittima.
È possibile fruire dei 4 gg. di festività soppresse dell’anno scolastico in corso l’anno scolastico successivo?
L’art. 14, comma 2, del CCNL del 29.11.2007 stabilisce che tali festività devono essere fruite “nel corso dell’anno scolastico cui si riferiscono”.
Il personale docente può fruirne tra il termine delle lezioni e degli esami e l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, ovvero all’interno dei periodi di sospensione delle lezioni.
Pertanto, è esclusa la traslazione dell’utilizzo delle giornate di festività soppresse dell’anno in corso all’anno scolastico successivo.