Il perdente posto che presenti domanda di trasferimento può condizionarla o meno al permanere della situazione che determina la necessità del suo trasferimento d’ufficio. In entrambi i casi, esso partecipa al movimento con le modalità ed il punteggio previsti per i trasferimenti a domanda.
Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento e/o di passaggio, l’eventuale nuova domanda sostituisce integralmente quella precedente.
L’insegnante individuato come perdente posto ha facoltà di partecipare anche ai trasferimenti a domanda. Ovviamente, in tal caso, il modulo domanda deve essere compilato integralmente. Non si procede al trasferimento d’ufficio nei confronti degli insegnanti di cui sia stata accolta la domanda di trasferimento, anche se condizionata.
In caso di accoglimento della domanda condizionata l’insegnante si considera a tutti gli effetti come trasferito d’ufficio.
CONDIZIONARE LA DOMANDA PER AVERE DIRITTO AL RIENTRO NELLA SCUOLA DI ATTUALE TITOLARITÀ E MANTENERE IL PUNTEGGIO DI CONTINUITÀ (INDICARE “NO” NEL MODELLO CARTACEO)
L’insegnante in soprannumero, qualora abbia interesse a permanere nella scuola o istituto di titolarità o nel centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 263/2012, ed intenda pertanto partecipare al movimento solo a condizione che permanga la sua posizione di soprannumero nel corso del movimento medesimo, dovrà rispondere negativamente (“NO”) alla domanda riportata nella relativa casella della sezione del modulo-domanda.
Non si dà seguito al trasferimento d’ufficio del docente se la sua posizione di soprannumero viene a cessare nel corso del movimento, ovvero nel caso in cui la cattedra, nel nuovo organico, venga costituita con completamento di altri istituti.
Nota bene:
Nel caso non si ottenga immediatamente il rientro nella scuola si mantiene il diritto di rientro per 8 anni sempreché tutti gli anni successivi il docente continui a “condizionare” la domanda fruendo della precedenza n. II (rientro nella ex scuola di titolarità) e n. V (rientro nel comune di titolarità) dell’art. 13 comma 1.
Ciò permetterà anche di mantenere tutto il punteggio di continuità maturato nella ex scuola.
PARTECIPARE AL MOVIMENTO A DOMANDA (INDICARE “SÌ” NEL MODELLO CARTACEO)
Il docente in soprannumero, qualora invece voglia comunque partecipare al movimento a domanda, deve rispondere affermativamente (“SÌ”) alla domanda riportata nella apposita sezione del modulo-domanda.
In tal caso, il docente può esprimere qualunque tipo di preferenza. Si precisa che nella ipotesi in esame il docente partecipa in ogni caso al movimento per tutte le preferenze espresse anche se nel corso del movimento medesimo viene a cessare la sua posizione di soprannumero.
Si dà corso, invece, al trasferimento d’ufficio solo qualora il docente non venga soddisfatto per alcuna delle preferenze espresse in quanto non disponibili ovvero da assegnare ad aspiranti che lo precedano in graduatoria e permanga la sua posizione di soprannumero.
Si precisa, alla luce di quanto previsto dall’art. 13 punto II, che in tal caso vengono meno sia il diritto di precedenza nel rientro nella scuola di precedente titolarità che la valutazione della continuità di servizio
È POSSIBILE “CONDIZIONARE” (“NO”) LA DOMANDA E NELLO STESSO TEMPO DARE PRIORITÀ AL TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE
L’art. 9 comma 12 dell’O.M. 2018 dispone:
In caso di domanda condizionata qualora siano espresse preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia il docente non viene riassorbito se vengono soddisfatte le preferenze interprovinciali.
In molti casi, infatti, i docenti hanno già presentato domanda di trasferimento interprovinciale ed ora sono dichiarati perdenti posto.
Possono presentare domanda cartacea e contemporaneamente condizionarla (“no”) e inserire preferenze interprovinciali dando comunque priorità a queste ultime?
Il perdente posto dichiarato tale in questi giorni e che presenta domanda cartacea può esprimere preferenze interprovinciali inserendole come prime (anche condizionando la domanda) e, solo se non soddisfatto in queste, si muoverà poi con domanda condizionata/d’ufficio in provincia o riassorbito nella scuola se si libera il posto:
ESEMPIO
Compilare la domanda cartacea inserendo tutti i dati così come si è compilata la domanda di trasferimento, indicare “no” quando si chiede se si vuole partecipare al movimento a domanda e inserire il punteggio della graduatoria interna.
PREFERENZE
- Preferenza interprovinciale
- Preferenza interprovinciale
- Preferenza interprovinciale
- Altre preferenze interprovinciali…
A questo punto le cose, in ordine, possono essere 4:
- si viene soddisfatti nelle preferenze interprovinciali anche se si libera il posto nella scuola di attuale titolarità e si è quindi condizionato la domanda;
- si viene riassorbiti nella scuola di attuale titolarità se non si è soddisfatti nelle preferenze interprovinciali;
- si viene soddisfatti a domanda, sempre se non si è soddisfatti nelle preferenze interprovinciali e non si è liberato il posto nella scuola di attuale titolarità, in altre preferenze provinciali eventualmente inserite dopo quelle interprovinciali.
- si viene trasferiti d’ufficio, nella provincia di attuale titolarità, sempre se non si è soddisfatti nelle preferenze interprovinciali, se non si è liberato il posto nella scuola di attuale titolarità, se non si sono inserite preferenze provinciali dopo quelle interprovinciali o seppur inserite non si è stati soddisfatti per mancanza di posti.