A seguito di numerose richieste di chiarimento – pervenute alla scrivente Organizzazione Sindacale – relativamente agli obblighi di permanenza a scuola dei docenti nel periodo di sospensione delle lezioni, evidenziamo quanto segue:
Il CCNL vigente non contempla alcun obbligo da parte dei docenti di permanere nei locali della scuola in caso di sospensione dell’attività didattica e in assenza di attività programmate e deliberate dal collegio dei docenti. Si rammenta a tutti i docenti che gli unici obblighi di insegnamento, e di attività funzionali all’insegnamento, sono quelli previsti dagli artt. 28 e 29 del ccnl 2006-2009. Eventuali ordini di servizio che obblighino a presenze sul luogo di lavoro con modalità non previste dal CCNL possono essere configurati come abusi d’ufficio e pertanto perseguibili.
Vale la pena ricordare a tale proposito la sentenza del Consiglio di Stato dell’8 maggio 1987, la sentenza del Tribunale di Trento del 23/01/2004, nonché quella del Giudice del Lavoro di Napoli r.g. 5344/2006 secondo la quale durante la sospensione delle lezioni possono essere effettuate solo attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale previste nel Piano Annuale delle Attività deliberato dal Collegio nel mese di Settembre (eventualmente integrato con delibere successive) e, comunque, nel rispetto delle 40 + 40 ore annue di attività collegiale.
Non c’è, quindi, dopo la fine delle lezioni prevista dal calendario scolastico, alcun obbligo di insegnamento o presenza a scuola per altre attività non programmate.
L’O.M. annuale sugli esami di stato della secondaria di secondo grado obbliga i docenti ad essere presenti in sede solo nei giorni delle prove scritte per eventuali sostituzioni.
Nessun’altra prestazione può essere richiesta quale riordino degli armadi, sistemazione delle aule, solidarietà ai colleghi impegnati in attività di esami, traslochi e così via, adducendo il pretesto che gli insegnanti sono comunque in servizio fino al 30 giugno. Gli insegnanti infatti sono in servizio fino al 30 giugno solo per quegli impegni deliberati ad inizio d’anno dal collegio dei docenti.
Inoltre la Nota Miur 1972 del 30.06.1980 afferma quanto segue: “… Appare in contrasto con il sistema previsto dai D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 e D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 l’imposizione di obblighi di semplice presenza nella scuola che non siano dipendenti da iniziative programmate e attivate e rispondenti a reali esigenze delle singole scuole. Si tratterebbe infatti di presenza puramente formale che, in tal caso, non terrebbe conto della peculiare caratteristica dell’istruzione scolastica, che si differenzia dai normali uffici proprio per l’interruzione della propria prevalente attività (quella dell’insegnamento destinato agli alunni) prevista dal calendario scolastico.. .”
Quanto all’obbligo di firma durante i periodi di sospensione delle attività didattiche è il caso di ribadire che esso non sussiste in alcun modo.
Questa O.S. invita, fin d’ora, tutti i docenti a segnalare comportamenti non in linea con quanto previsto dalle disposizioni in vigore, riservandosi di tutelare nelle sedi opportune i diritti di parte.