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Ecco il disegno di legge che salva i diplomati magistrali

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Il primo firmatario è il Senatore Malan di Forza Italia e si tratta di un disegno di legge che ha lo scopo di modificare la legge 13 luglio 2015, n. 107 in materia di integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente, con riferimento la questione diplomati magistrali espulsi dalla GaE per effetto dello scioglimento della riserva T.

Il testo integrale lo pubblichiamo sulle pagine di InformazioneScuola,

SENATO DELLA REPUBBLICA XVIII LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa dei Senatori MALAN e altri

Modifica alla legge 13 luglio 2015, n. 107 in materia di integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente

ONOREVOLI SENATORI. – Fino a quasi venti anni fa, l’ordinamento scolastico prevedeva che l’abilitazione necessaria per l’accesso ai concorsi per il ruolo della scuola elementare (oggi scuola primaria), si ottenesse con il conseguimento del diploma abilitante alla fine del percorso di studi degli Istituti magistrali. psicologiaSuccessivamente, la riforma della scuola di cui alla legge 341 del 1990, ha previsto livelli di qualificazione differenziata per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria e nella scuola secondaria, ritenendo, con riferimento agli insegnanti della scuola materna ed elementare, di non poter prescindere da una formazione universitaria; con il dPR 471 del 1996 sono stati istituiti i due corsi di laurea per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria, attivati con il DM 26 maggio 1998 per l’anno scolastico 1999/2000.

Il decreto Ministeriale 10 marzo 1997, recante ” Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare, previste dall’articolo 3, comma 8, della legge 19 novembre 1990, n. 341″, ha previsto un apposito regime transitorio per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare.

Il predetto regime transitorio prevedeva, tuttavia, la salvaguardia dei titoli di studio acquisiti, disponendo all’articolo 2: “I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997- 1998, o comunque conseguiti entro l’anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l’attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all’insegnamento nella scuola materna, previste dall’art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968 , nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli n. 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994”.

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Successivamente all’emanazione del citato decreto ministeriale e a seguito dei numerosi ricorsi presentati, molti insegnanti hanno ottenuto il riconoscimento del diritto ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, utili per le immissioni in ruolo.
Con la sentenza n.11, depositata in data 20 dicembre del 2017, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, ribaltando i precedenti orientamenti giurisdizionali, ha stabilito che le assunzioni a tempo indeterminato di docenti diplomati con il titolo di diploma di istituto magistrale prima del 2001/2002 non sono valide, evidenziando che il possesso del solo diploma magistrale non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall’articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n.296.

Il ribaltamento della giurisprudenza consolidata da parte della sentenza sopracitata, comporta il rischio che migliaia di precari della scuola, che hanno conseguito il diploma magistrale prima del 2001-2002, vengano esclusi.
Il numero dei docenti coinvolti dalla sentenza sopracitata in tutto il territorio nazionale, ammonterebbe a 55 mila, mentre i docenti che, nel frattempo, ambivano a divenire di ruolo hanno potuto proseguire la professione solo grazie ad una serie di ricorsi vinti e di sentenze che hanno consentito loro di rimanere nella scuola anche senza il nuovo titolo richiesto.
Ad oggi, i docenti assunti a tempo indeterminato con clausola risolutiva sono 6.669 a livello nazionale, mentre gli iscritti nelle GAE con riserva a seguito di una sentenza cautelare, ammontano a 43.534. Le supplenze che coinvolgono docenti inseriti nelle GAE con riserva sono: 23.356 incarichi al 30 giugno o 31 agosto e 20.110 supplenze brevi. Vi sono, inoltre, precari che hanno ottenuto l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e, in alcuni casi, anche l’inserimento in ruolo con contratti a tempo indeterminato.
Il presente disegno di legge, al fine di tutelare il ruolo e la continuità professionale degli insegnanti e di limitare il più possibile gli effetti della sentenza sopracitata con l’inizio dell’anno scolastico 2018-19, reca una modifica della lettera b) del comma 96 dell’articolo 1 della legge 107 del 2015, volta a prevedere l’iscrizione a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento di cui alla legge 27 dicembre 1996, n.296, di tutti i docenti che hanno conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 il diploma magistrale.

DISEGNO DI LEGGE ART. 1

1. All’articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 1996, n.296, tutti i docenti che hanno conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 il diploma magistrale.».

Fontehttps://www.informazionescuola.it/ecco-il-disegno-di-legge-che-salva-i-diplomati-magistrali/

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