Ci sono voluti tre anni ma alla fine il MIUR ha dovuto ammettere che quanto affermato nella “Guida operativa” del 2015 circa l’obbligo di frequenza delle attività di alternanza scuola lavoro, non aveva alcun fondamento normativo.
Si tratta non solo di un clamoroso dietro front, ma anche della conferma di quanto più volte espresso dalla FLC CGIL ossia che la “Guida operativa” fosse un semplice documento di indicazioni senza alcun carattere vincolante per le scuole
Ma andiamo con ordine.
L’articolo 1, comma 33 e seguenti, della legge 107 del 13 luglio 2015, ha stabilito che i percorsi di alternanza scuola lavoro siano attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell’ultimo anno, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio.
La norma, entrata in vigore a partire dall’a.s. 2015/2016, è a regime su tutte le classi del triennio dal corrente anno scolastico 2017/2018, coinvolgendo circa un milione e mezzo di ragazzi.
Nel mese di ottobre 2015 il MIUR pubblicava una “Guida operativa per la scuola” relativa alle attività di alternanza scuola lavoro. A pag. 52 si stabiliva che “Per quanto riguarda la frequenza dello studente alle attività di alternanza, nelle more dell’emanazione della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro (…), ai fini della validità del percorso di alternanza è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto.”
La FLC CGIL denunciò immediatamente come non fosse affatto chiaro il “valore giuridico del testo, tenuto conto che in diversi punti esso ha carattere innovativo e che in altre appare difforme rispetto alla normativa di riferimento”.
Il MIUR con quasi 3 anni di colpevole ritardo rispetto alle richieste di chiarimento della FLC ed in prossimità degli esami di stato dell’a.s. 2017/2018, chiarisce con la nota 7194 del 24 aprile 2018, che “Ai fini dell’ammissione dei candidati interni all’esame di Stato, si osserva che, per l’anno scolastico 2017/2018, la normativa nulla dispone circa l’obbligo, per le studentesse e gli studenti, di aver svolto un monte ore minimo di attività di alternanza scuola lavoro nell’ultimo triennio del percorso di studi”. E ancora: “tali esperienze sono da considerare quale elemento di valorizzazione del curriculum dell’allievo; la loro eventuale mancanza non deve costituire in alcun modo elemento di penalizzazione nella valutazione.”
Ricordiamo che l’obbligo di frequenza di almeno tre quarti delle attività di alternanza è ora stabilito dall’articolo 4 comma 11 del Decreto Interministeriale 195/17 recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, entrato in vigore il 5 gennaio 2018.
La medesima nota 7194/18, stabilisce che i candidati esterni entro l’inizio dell’esame preliminare possono dichiarare e documentare “le eventuali esperienze di alternanza scuola lavoro o le attività ad esse assimilabili (stage, tirocini, attività lavorative anche in apprendistato o di lavoro autonomo)”. Dunque in base a questa nota ministeriale, apprendistato o lavoro autonomo sono assimilabili all’alternanza scuola lavoro, contraddicendo quanto più volte espresso negli ultimi mesi dalla stessa ministra Fedeli. Si tratta dell’ennesima testimonianza delle pesanti contraddizioni che la Legge 107/15 lascia in eredità al nuovo governo.
Attività di alternanza scuola lavoro per gli studenti atleti di alto livello agonistico
A completamento di quanto già stabilito dalla nota 3355 del 28 marzo 2017, la nota 7194/18 specifica quale siano le categorie di atleti di “Alto livello”, per i quali è accertata la riconducibilità delle attività sportive agonistiche praticate a quelle di alternanza scuola lavoro. Tali categorie sono state definite dall’apposita Commissione prevista dal Decreto Ministeriale 935/15 concernente il “Programma Sperimentale” mirato ad individuare un modello di formazione dedicato a tutti gli studenti-atleti di alto livello iscritti negli Istituti secondari di secondo grado. Con la nota 4379 dell’11 settembre 2017 sono stati specificati i nuovi requisiti di ammissione al citato Programma che risultano ampliati rispetto al passato in ordine alle categorie di atleti ammessi alla sperimentazione.
Nella tabella che segue sono indicate le categorie di atleti di “Alto livello” e l’Ente abilitato al rilascio della documentazione attestante l’appartenenza.
Categorie di atleti | Ente che rilascia la documentazione attestante l’appartenenza. |
Rappresentanti delle Nazionali assolute e/o delle relative categorie giovanili. | L’attestazione è rilasciata esclusivamente dalla Federazione Sportiva di riferimento. |
Atleti coinvolti nella preparazione dei Giochi Olimpici e Paraolimpici estivi ed invernali, anche giovanili, del Quadriennio 2017-2020. | L’attestazione è rilasciata esclusivamente dalla Federazione Sportiva di riferimento. |
Studenti riconosciuti quali “Atleti di Interesse Nazionale” dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalle Discipline Sportive Associate o Lega professionistica di riferimento. | L’attestazione è rilasciata esclusivamente dalla Lega o dalla Federazione Sportiva di riferimento. |
Per gli sport individuali, atleti compresi tra i primi 24 posti della classifica nazionale di categoria, all’inizio dell’anno scolastico di riferimento. | L’attestazione è rilasciata esclusivamente dalla Federazione Sportiva di riferimento. |
Per le attività sportive professionistiche di squadra, riconosciute ai sensi della legge n. 91/1981, atleti che partecipano ai seguenti campionati:
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L’attestazione è rilasciata esclusivamente dalla Lega o dalla Federazione Sportiva di riferimento. |
Per gli sport non professionistici di squadra, gli atleti che partecipano ai Campionati Nazionali di serie A1 e A2.
Per la Pallavolo, atleti partecipanti ai campionati di serie A e B maschile e A1, A2 e B1 femminile. |
L’attestazione è rilasciata esclusivamente dalla Lega o dalla Federazione Sportiva di riferimento. |