Analizziamo l’articolo 29 del CCNL 2016-18, dedicato alla “Responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo”, focalizzando la nostra attenzione sui casi in cui si applica la destituzione, che consiste nella cessazione dal rapporto di lavoro (ossia nel licenziamento).
Sessione negoziale
Per il personale docente ed educativo, l’articolo 29/1 del Contratto, rinvia la definizione della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni ad una specifica sessione negoziale, che deve concludersi entro il mese di luglio 2018.
La sessione dovrà tenere in considerazione quanto segue:
- previsione del licenziamento nei seguenti casi:
a) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale, riguardanti studentesse o studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione, dei comportamenti;
b) dichiarazioni false e mendaci, che abbiano l’effetto di far conseguire un
vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale;
- specifica sanzione in caso di condotte e comportamenti non coerenti, anche nell’uso dei canali sociali informatici, con le finalità della comunità educante, nei rapporti con gli studenti e le studentesse.
Disciplina attuale
Nelle more della sessione negoziale, in materia di “Disciplina” resta vigente quanto stabilito dal D.lgs. n. 297/1994, come modificato dal Contratto che così dispone (art. 29/3):
Nelle more della sessione negoziale di cui al comma 1, rimane fermo quanto stabilito dal Capo IV Disciplina, Sezione I Sanzioni Disciplinari del d.lgs. n. 297 del 1994, con le seguenti modificazioni ed integrazioni all’articolo 498 comma 1 cui sono aggiunte le seguenti lettere:
“g) per atti e comportamenti o molestie a carattere sessuale che riguardino gli studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione;
h) per dichiarazioni false e mendaci che abbiano l’effetto di far conseguire, al personale che le ha rese, un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale”
Il Contratto, dunque, introduce due nuovi casi cui applicare la destituzione prevista dal succitato articolo 498, comma 1, del decreto legislativo n. 297/94.
Destituzione dall’impiego
Allo stato attuale, stando all’articolo 498 del D.lgs. 297/94 e alle nuove disposizioni del CCNL, al personale docente si applica la destituzione, ossia la cessazione dal rapporto di impiego, nei seguenti casi:
a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione;
b) per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie;
c) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza;
d) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell’esercizio delle funzioni, o per concorso negli stessi;
e) per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio;
f) per gravi abusi di autorità;
“g) per atti e comportamenti o molestie a carattere sessuale che riguardino gli studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione;
h) per dichiarazioni false e mendaci che abbiano l’effetto di far conseguire, al personale che le ha rese, un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale”.
Il Contratto, dunque, introduce (sin da subito) la sanzione della destituzione anche nei casi di molestie e comportamenti a carattere sessuale nei confronti degli studenti e di false dichiarazione nelle procedure di mobilità.
Da sottolineare che le due nuove fattispecie, per cui è prevista la cessazione dal rapporto di impiego, sono le medesime che devono essere previste anche nel prossimo codice disciplinare del personale docente, che sarà oggetto della sessione negoziale di cui sopra.
Fonte:https://www.orizzontescuola.it/sanzioni-disciplinari-licenziamento-cosa-prevede-il-nuovo-ccnl/