Cosa accade se un docente assente rientra dopo il 30 aprile? Tutte le casistiche per non commettere errori.
L’art. 37 del CCNL/2007 dispone che Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.
Ai fini dei 150/90 giorni di assenza si considerano i giorni di sospensione delle lezioni o di chiusura della scuola per il “ponte”
In questi giorni sono molto frequenti quesiti da parte delle scuole o dei docenti in cui si chiede se per rientrare a disposizione dopo il 30 aprile il docente, assente fino a venerdì 27 (con settimana corta) o fino a
sabato 28 possa rientrare a disposizione considerando che si rientrerebbe effettivamente in classe solo il 2 maggio (dopo il “ponte” del 30 aprile e l’1 maggio festivo).
Ricordiamo che ai fini del conteggio dei 150/90 gg. vanno inclusi eventuali periodi di sospensione delle elezioni o di chiusura della scuola in quanto la salvaguardia della continuità didattica del supplente è interrotta solo da un rientro effettivo in classe del docente titolare, cosa che in questo caso si verificherebbe solo il 2 maggio e quindi dopo il 30 aprile.
Pertanto, se il docente titolare ha già i 150/90 giorni di assenza rientrerà comunque a disposizione anche se la sua originaria assenza era fino al 27 o 28 aprile perché poi il 29 è domenica, il 30 “ponte” e l’1 maggio festivo. Di fatto non rientra mai nelle classi.
Il caso della docente titolare che ha i 90 giorni di assenza nella classe terminale ma non i 150 nelle classi non terminali.
Se un docente titolare insegna in due classi, una 1^media (o comunque una classe non terminale) e una terza media e ha effettuato nella classe non terminale un numero giorni di assenza continuativi inferiori ai 150,
mentre nella classe terminale ha effettuato un numero di giorni di assenza continuativi superiori ai 90 giorni, al rientro dopo il 30 aprile il docente titolare dovrà riprendere effettivo servizio solo nella classe non terminale, mentre il supplente, in presenza dell’assenza continuativa di almeno 90 giorni del titolare, proseguirà l’insegnamento solo nella classe terminale. Il supplente, quindi, non decade dalla supplenza e mantiene la continuità didattica solo nella classe terminale (per quelle determinate ore). In questi casi, infatti, si applica l’art. 7 comma 4 del Regolamento delle supplenze.
Nel caso in cui fossero due supplenti a sostituire il titolare (uno nella classe terminale e un altro nella classe non terminale), quello della classe non terminale in questo caso decade ovviamente dalla supplenza.
Il caso della docente titolare in allattamento che rientra a disposizione dopo il 30 aprile
È il caso della docente titolare (es. I o II grado) che ha avuto una riduzione di orario per allattamento ed è stato di fatto assente per quelle 5 ore per il numero di giorni stabiliti dall’art. 37 (150/90), sostituita da un supplente, mentre ha continuato ad insegnare per le 13 ore restanti.
Termina l’allattamento dopo il 30 aprile e per le 5 ore (quindi solo per alcune classi) ha maturato l’assenza di 150/90 gg.
In questo caso la docente titolare non potrà più rientrare in classe per le 5 ore che rimarranno così al supplente per continuità didattica, mentre continuerà ad insegnare per le 13 ore.
Avrà quindi 13 ore di lezione e 5 a disposizione. Al supplente rimarranno le 5 ore.