Mancano pochi giorni al termine delle domande di mobilità per il 2018/19 (26 aprile) e nonostante le scuole debbano pubblicare le graduatorie interne di istituto entro 15 giorni successivi al 26 aprile, la predisposizione delle graduatorie è in realtà già iniziata.
Dalle segnalazioni giunte in redazione molte scuole stanno commettendo un errore nella predisposizione delle graduatorie interne di istituto. Stanno infatti considerando il docente arrivato nella scuola il 1/9/2017, perché trasferito d’ufficio o a domanda condizionata, come ultimo arrivato e quindi collocato in coda alla graduatoria interna di istituto.
Così non è ed è bene che i docenti interessati facciano poi reclamo o che le scuole che non hanno ancora predisposto le graduatorie stiano attenti a questi casi.
Da una attenta lettura degli articoli relativi all’individuazione dei soprannumerari è chiaramente indicato che ci sono due criteri:
- Primi docenti individuati perdenti posto: docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 con decorrenza dal precedente primo settembre (2017) per mobilità a domanda volontaria o per conferimento di incarico triennale;
- Successivamente: docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre (2017) per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.
Pertanto, i docenti arrivati nella scuola dal precedente primo settembre rispetto al momento in cui si determina la graduatoria, ovvero 1/9/2017, perché trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata sono considerati docenti facenti già parte dell’organico e quindi non ultimi arrivati a domanda volontaria. Non possono quindi essere considerati in coda alla graduatoria.
Ma molti Dirigenti e segreterie scolastiche sono andati in confusione leggendo poi la nota 2 dell’art. citato la quale recita:
“ Il personale docente trasferito d’ufficio senza aver presentato domanda o a domanda condizionata che rientra nell’ottennio nella scuola di precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti. Si considera invece come trasferito a domanda volontaria il personale docente perdente posto che, nel corso dell’ottennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze.”
Il secondo periodo (in grassetto) di tale nota viene quindi preso in considerazione per tutti i perdenti posto, anche quelli trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata l’1/9/2017, confondendo questi ultimi con il personale già perdente posto negli anni precedenti e che chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità nel corso dell’ottennio.
A tal fine facciamo 2 esempi per chiarire meglio la questione:
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Il docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata l’1//9/2017 è quel docente che è stato dichiarato perdente posto nel marzo/aprile 2017, ovvero nell’anno scolastico 2016/17.
Tale docente ha prodotto domanda cartacea condizionata e non essendosi poi liberato il posto in organico di diritto nella propria scuola, è stato trasferito d’ufficio oppure soddisfatto in una delle preferenze espresse nel modulo cartaceo (a domanda condizionata). Quindi arriva nella nuova scuola l’1/9/2017 acquisendo per la prima volta una nuova titolarità.
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Il personale invece richiamato dalla nota 2 è ben altro.
È il docente che è già perdente posto dagli anni precedenti al 2016/17 e che è già in una “nuova” scuola rispetto a quella in cui ha perso il posto.
Tali docenti, come si sa, ogni anno e per 8 anni fanno domanda di rientro con modalità online indicando la scuola in cui hanno perso il posto, la tipologia di posto e poi tale scuola va inserita come prima preferenza affinché si continui a mantenere il diritto di rientro e la continuità acquisita.
Se però l’indicazione della prima preferenza è obbligatoria, e che riguarda l’ex scuola di titolarità (al fine di mantenere il diritto di rientro), di contro non è obbligatorio inserire altre preferenze (Infatti, in questo caso, se il docente non dovesse esprimere altre preferenze e non dovesse ottenere il rientro nella sua ex scuola rimarrebbe titolare nella scuola in cui ha già una nuova titolarità).
Ed è qui che “Interviene” la nota 2.
In tale nota, infatti, è specificato che tale docente nel momento in cui indica altre sedi oltre a quella di ex titolarità, sarà considerato su queste a domanda volontaria.
Pertanto, per fare un esempio:
un docente è stato dichiarato perdente posto nel 2015/16. L’1/9/2016 (a.s. 2016/17) è stato trasferito a domanda condizionata nella scuola X perché non si è liberato il posto nella propria scuola.
Entro aprile 2017 (a.s. 2016/17) tale docente ha prodotto domanda online per richiedere il rientro nella sua scuola di ex titolarità. Quest’ultima è stata indicata come prima preferenza. Il docente, però, oltre ad indicare la sua ex scuola ha espresso altre preferenze.
Non è stato soddisfatto nel rientro ma lo è stato in una delle altre scuole espresse in domanda nella quale è quindi arrivato l’1/9/2017.
In questo caso il docente, così come indica la nota 2, è considerato a domanda volontaria e quindi ultimo arrivato.
Tale invece non è il docente indicato nell’esempio nel punto 1 perché arrivato trasferito d’ufficio nella nuova scuola al 1/9/2017.