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Elezioni RSU 2018: scrutinio, verbale e trasmissione dei risultati all’ARAN

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Riepiloghiamo di seguito le attività conclusive della procedura per le elezioni RSU.

Validità delle elezioni

Prima di iniziare lo scrutinio il Presidente del seggio (o dei seggi) comunica alla Commissione elettorale il numero dei votanti.
La Commissione elettorale, verificato che complessivamente ha votato più del 50% degli aventi diritto al voto, comunica ai Presidenti dei seggi che possono provvedere allo spoglio delle schede.
In caso di mancato raggiungimento del quorum, cioè se non risulta aver partecipato al voto più del 50% degli aventi diritto, non si procede allo scrutinio e si ripete esclusivamente la procedura della votazione entro il 20 maggio 2018 (30 giorni a partire dal 20 aprile 2018 – Regolamento, articolo 2 comma 2 – Circolare ARAN n. 1 del 26 gennaio 2018paragrafo 12). Essendo il 20 maggio una domenica, la data da considerare sarà quella di sabato 19 maggio 2018. Ripetere esclusivamente la procedura di votazione significa che tutte le altre procedure rimangono immutate: stessa Commissione elettorale, stesse liste già presentate, stessi seggi.
Nel caso in cui anche in questa seconda votazione non si raggiungesse il quorum entro i successivi 90 giorni si ripeterà l’intera procedura elettorale (consegna elenchi aventi diritto, insediamento e costituzione della Commissione elettorale, presentazione delle liste, ecc.).

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Scrutinio

Lo scrutinio deve svolgersi il giorno 20 aprile 2018.
Lo scrutinio delle schede è fatto nel seggio ed è pubblico. Se la Commissione elettorale ha definito più seggi lo scrutinio dovrà avvenire in ognuno di essi (Regolamento, articolo 16 comma 1).
Al termine dello scrutinio il Presidente o un suo delegato consegna alla Commissione elettorale il verbale e, in un plico sigillato, tutte le schede ricevute, votate e non votate.
Per costruire una casistica di problemi che potrebbero sorgere durante lo spoglio delle schede, facciamo una simulazione. Immaginiamo che siano state presentate le liste A e B.

  1. Se sulla stessa scheda vengono votate sia la lista A che la B, il voto è nullo (articolo 10.2 del Regolamento).
  2. Se sulla lista A è stata espressa solo la preferenza, ma non il voto di lista, il voto viene attribuito comunque alla lista e vale anche la preferenza espressa.
  3. Se viene espresso su una lista solo il voto di preferenza a più candidati di quanti se ne possano esprimere, vale il voto alla lista, ma le preferenze sono nulle.

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  4. Se viene dato il voto alla lista A e le preferenze ai candidati della lista B, vale solo il voto dato alla lista, in questo caso alla A (articolo 10.3 del Regolamento).
  5. Se il voto di preferenza viene dato ai candidati della lista A e della lista B, la scheda è nulla (articolo 10.2 del Regolamento).
  6. Se nell’urna c’è una scheda diversa da quella predisposta dalla Commissione elettorale o non firmata dai componenti del seggio la scheda è nulla (articolo 9.6 del Regolamento).
  7. Se la scheda presenta scritte o fregi, la scheda è nulla (articolo 9.6 del Regolamento).
  8. Se la scheda presenta segni di identificazione, la scheda è nulla (articolo 9.6 del Regolamento).

Dai voti ai seggi

Al termine dello scrutinio i risultati sono comunicati alla Commissione elettorale.

La Commissione elettorale, acquisiti i verbali di tutti i seggi, provvede:

  1. a determinare il risultato complessivo delle votazioni in presenza di più seggi;
  2. a stabilire il quorum necessario alla assegnazione dei seggi;
  3. ad assegnare i seggi alle liste (vedi la scheda specifica e il programma di calcolo);
  4. a individuare gli eletti nelle varie liste sulla base delle preferenze espresse;
  5. a compilare il verbale finale delle elezioni che deve essere il modello allegato all’Accordo Quadro e deve essere firmato da tutti i componenti (Regolamento, articolo 18 c. 1);
  6. ad affiggere i risultati all’albo elettorale.

Da questo momento decorre il termine perentorio di 5 giorni entro cui i presentatori di lista possono presentare ricorsi alla Commissione elettorale che li esamina entro 48 ore dalla presentazione. La decisione deve essere tempestivamente affissa all’albo per l’eventuale ricorso al Comitato dei garanti.

Compilazione del verbale finale

La Commissione elettorale deve curare la compilazione del verbale delle elezioni RSU utilizzando il modello allegato all’Accordo Quadro compilato in tutte le sue parti e al quale dovrà essere allegata una copia della scheda elettorale siglata da tutti i componenti della Commissione elettorale (e non del seggio).
Si raccomanda di prestare la massima attenzione a riportare nel verbale finale l’esatta denominazione delle organizzazioni sindacali che deve corrispondere a quella utilizzata per le schede di votazione.
Si precisa infine che nel verbale finale è presente la dicitura “Collegio” che dovrà intendersi “Seggio”. Andranno pertanto compilati tanti riquadri (numerati da 1 a 5) quanti sono i seggi attivati e andrà compilato il riquadro del totale. Se è stato attivato un solo seggio andrà compilato il riquadro 1 e il riquadro del totale.

Chiusura delle operazioni elettorali

Al termine delle operazioni, la Commissione consegna al Dirigente preposto, che lo conserva per almeno tre mesi, un plico sigillato contente le schede (votate e non) e tutta la documentazione (verbali ed altro).
Il verbale finale delle elezioni viene consegnato al dirigente preposto che cura la trasmissione dei dati all’ARAN, a partire dal 28 aprile ed entro il giorno 10 maggio 2018. Oltre al verbale, al Dirigente va consegnata una copia della scheda utilizzata per le votazioni siglata da tutti i componenti della Commissione elettorale. La scheda va conservata agli atti, ma non deve essere inviata all’ARAN.
Copia del verbale finale deve anche essere consegnata ai presentatori delle varie liste (articolo 18 c. 4).
La Commissione elettorale deve, infine, verificare che l’Amministrazione abbia provveduto ad inoltrare i dati all’ARAN.

Trasmissione dei verbali all’ARAN da parte dell’amministrazione

Particolare attenzione dovrà essere posta alla trasmissione del verbale contenente l’esito della votazione all’ARAN. È una operazione che è di competenza dell’amministrazione ma che è opportuno che sia vigilata dalla commissione elettorale.
L’invio dei dati all’ARAN avviene esclusivamente con modalità telematica mediante l’applicativo web disponibile nell’Area riservata alle amministrazioni pubbliche. Ciò comporta che l’amministrazione dell’istituzione sede di elezioni RSU, nella persona del Rappresentante Legale dell’Ente (RLE) o del collegio (RLC), dovrà registrarsi in tale area.
Sarà quindi opportuno che la Commissione elettorale, pur non rientrando esplicitamente tra i propri compiti, si attivi perché la propria Amministrazione provveda ad accreditare il proprio RLE o RLC.
Sul sito ARAN sono disponibili le circolari n. 1 (9 settembre 2011 prot. 13469) e n. 2 (27 settembre 2011 prot. 14320) contenenti i dettagli sulle modalità di registrazione.

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