Quella dell’ora di alternativa è, da quando esiste, una questione soggetta a plurimi contenziosi con una giurisprudenza sempre oscillante. Vediamo alcune casistiche in materia.
Come andrebbe considerato il servizio sull’ora di alternativa? Per il TAR Lazio Sez. III quater Sent., 09/06/2008, n. 5628 “Lo svolgimento per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento delle attività alternative alla religione cattolica, non corrisponde infatti né a posti di ruolo né ad una individuata classe di concorso, è specificamente caratterizzata dal fatto che esse non hanno per oggetto materie curricolari e non concernono un insegnamento “unitario”. Per il TAR Molise Campobasso Sez. I, 08/07/2009, n. 600 “Nel vigente ordinamento non sono previsti posti di ruolo o classi di concorso per l’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative alla religione cattolica, di guisa che tale insegnamento non può ritenersi utile come requisito di servizio,
ai fini dell’ammissione alla sessione riservata per il conseguimento dell’abilitazione o della idoneità richiesta nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica. “ Oppure: “ L’insegnamento, svolto nell’ora alternativa alla religione, non è computabile nel servizio di 360 giorni d’insegnamento, richiesto dall’art. 2 comma 10 lett. b) del d.l. 6 novembre 1989 n. 357, conv. nella l. 27 dicembre 1989 n. 417, per la partecipazione ai concorsi per soli titoli a cattedre d’insegnamento nelle scuole secondarie. T.A.R. Lombardia Brescia, 08/10/1994, n. 5”.
Così la giustizia amministrativa. Quella ordinaria, invece, rileva che il servizio di insegnamento espletato nell’ambito di attività alternative alla religione cattolica può essere riconosciuto come servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera di un insegnante di ruolo per le materie letterarie della scuola media statale (nella specie, la Cassazione ha ritenuto che una professoressa laureata in lettere ed abilitata all’insegnamento di materie letterarie potesse ritenersi in possesso di “titolo di studio prescritto” per l’insegnamento dell’”educazione civica”, insegnamento in concreto affidatole per i ragazzi che avevano optato per l’alternativa all’insegnamento della religione). Cass. civ. Sez. lavoro, 28/03/2012, n. 4961”.
Agli effetti del riconoscimento del servizio prestato dal personale docente delle scuole statali prima della nomina in ruolo, l’art.1 del d.l. n. 370 del 1970, conv. in legge n. 576 del 1970, non pone un elenco tassativo di insegnamenti ammessi al beneficio, ma detta una previsione generale, individuando alcuni requisiti (prestazione didattica non di ruolo in scuole statali o pareggiate, qualifica non inferiore a “buono”, o comunque assenza di demerito, successiva assunzione in ruolo, superamento del periodo di prova) in presenza dei quali il servizio pre-ruolo, ai sensi dell’art. 3, è riconosciuto come servizio di ruolo se prestato col possesso del titolo di studio prescritto.
Ne consegue che, ove sussistano le condizioni di legge, il riconoscimento del servizio pre-ruolo compete anche per l’insegnamento delle attività alternative alla religione cattolica, non ostando che esso sia stato introdotto nel 1986, successivamente all’emanazione del d.l. n. 370 cit., giacchè l’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, nel recepire la normativa anteriore, non ha escluso che detto insegnamento possa costituire servizio pre-ruolo utile ai fini della ricostruzione della carriera. (Cassa e decide nel merito, App. Brescia, 13/09/2008) Cass. civ. Sez. lavoro, 28/03/2012, n. 4961 (rv. 621647)”
Fonte:https://www.orizzontescuola.it/guida/ora-alternativa-religione-cattolica-puo-essere-considerata-come-servizio-valido-per-ricostruzione-carriera/