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Formazione docenti, è obbligatoria solo se lo stabilisce il Collegio

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In redazione arrivano altre domande in merito alla formazione docenti, segno che l’argomento non è ancora molto chiaro, specie per alcune prassi sbagliate che ogni tanto le scuole adottano. Una docente, in particolare ci chiede: “è obbligatoria la formazione stabilita dal dirigente scolastico?”.

A decidere è il Collegio

Innanzitutto vi è un errore grossolano: non è il Ds a decidere, ma il collegio dei docenti, sull’obbligatorietà di un corso di formazione.

Ricordiamo che la legge 107/2015 ha disposto, ai sensi dell’art.1 comma 124, che nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Tutte le attività di formazione sono definite dalle singole  istituzioni  scolastiche  in  coerenza  con  il  piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi

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dai  piani di  miglioramento  delle  istituzioni   scolastiche   previsti   dal regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell’istruzione, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.

Inoltre, la formazione, come recita il comma 124 della legge 107, non ha vincoli di ore annuali, come abbiamo visto in precedenza, e che questa deve essere svolta durante il servizio dei docenti.
Pertanto, l’obbligatorietà della formazione è strettamente legata al servizio orario dei docenti e non deve rappresentare un aggravio di orario, oltre quello previsto al contratto.

Il Ds può sanzionare il docente se la formazione è obbligatoria

Ma tutti questi discorsi devono avere una premessa fondamentale: la formazione degli docenti è obbligatoria nel caso sia il Collegio dei docenti a richiederla e a votarla, come scritto in un precedente articolo.Metodologie didattiche per una Buona Scuola
Nel contratto collettivo nazionale, al comma 1 art.66, è scritto infatti che in ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali.

Quindi, non si tratta di una decisione che spetta al preside, ma al Collegio dei docenti che stabilisce l’obbligatorietà o meno della formazione. Il dirigente, come ci chiede un’altra lettrice, può sanzionare l’insegnante che non ha frequentato la formazione?
La risposta è SI: il preside può sanzionare il docente che non partecipa alla formazione solo ed esclusivamente se questa è stata deliberata dal Collegio, in quanto si tratterebbe di inadempimento agli obblighi di servizio. Ma solo in questo caso.

 

I fondi tornano in contrattazione

La novità che riguardano il nuovo contratto scuola è che la formazione tornerà nuovamente in contrattazione, ovvero i criteri generali per la ripartizione delle risorse per la formazione del personale docente, educativo ed ATA sono nuovamente oggetto di contrattazione integrativa nazionale tra sindacati firmatari e MIUR, ai sensi dell’art. 22 comma 4 lettera a3) del prossimo CCNL scuola 2016/2018.

In particolare entreranno in contrattazione anche i 40 milioni di euro annui previsti ai sensi dell’art.1 comma 125 della legge 107/2015.

Fonte:https://www.tecnicadellascuola.it/formazione-docenti-e-obbligatoria-solo-se-lo-stabilisce-il-collegio-docenti

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