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Formazione obbligatoria, non c’è nessun monte orario annuale da rispettare

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Continuano ad arrivare in redazione messaggi di lettori che non hanno compreso ancora come funziona la formazione obbligatoria o del caso di alcuni Ds la impongono ai docenti “a modo proprio”. Proviamo a fare chiarezza anche alla luce delle ultime novità del contratto scuola.

La legge 107/2015

La legge 107/2015 ha disposto, ai sensi dell’art.1 comma 124, che nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Tutte le attività di formazione sono definite dalle singole  istituzioni  scolastiche  in  coerenza  con  il  piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi  dai  piani di  miglioramento  delle  istituzioni   scolastiche   previsti   dal regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell’istruzione, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.

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La formazione non ha vincoli orari annuali

Il comma 124 della legge 107/2015, sancisce che la formazione obbligatoria, permanente e strutturale dei docenti, non ha vincoli di ore annuali e che questa deve essere svolta durante il servizio dei docenti.
Tutto ciò significa che l’obbligatorietà della formazione è strettamente legata al servizio orario dei docenti e non deve rappresentare un aggravio di orario, oltre quello previsto al contratto.
Infatti il servizio dei docenti è ancora regolato dall’art.29 del CCNL scuola, dove le ore di impegno del docente sono quelle di lezione, dalle 25 ore per l’infanzia alle 22 +2 alla primaria, alle 18 della secondaria, oppure le 40 + 40 ore di attività collegiali.

Tuttavia, è importante chiarire che la formazione degli insegnanti diventa obbligatoria nel caso sia il Collegio dei docenti a richiederla e a votarla. Nel contratto collettivo nazionale, al comma 1 art.66, è scritto che in ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali.
Quindi, solo se deliberato dal Collegio docenti, un corso di formazione diventa obbligatorio per il personale docente.

I fondi tornano in contrattazione

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La novità che riguarda il nuovo contratto scuola è che la formazione tornerà nuovamente in contrattazione, ovvero i criteri generali per la ripartizione delle risorse per la formazione del personale docente, educativo ed ATA sono nuovamente oggetto di contrattazione integrativa nazionale tra sindacati firmatari e MIUR, ai sensi dell’art. 22 comma 4 lettera a3) del prossimo CCNL scuola 2016/2018.

In particolare entreranno in contrattazione anche i 40 milioni di euro annui previsti ai sensi dell’art.1 comma 125 della legge 107/2015.

Fonte:https://www.tecnicadellascuola.it/formazione-obbligatoria-non-ce-nessun-monte-orario-annuale-da-rispettare

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