La nota Miur n. 16041 del 29 marzo 2018, volta a fornire istruzioni in merito alle Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2018/2019, dedica un apposito paragrafo ai posti di potenziamento dell’offerta formativa.
Nell’ambito del succitato paragrafo, inoltre, viene ribadito il divieto di nomina di supplenti brevi sui posti di potenziamento e le eccezioni al medesimo divieto.
DIVIETO NOMINA SUPPLENZE BREVI
Come previsto dalla legge n. 107/2015, sui posti di potenziamento non sono previste supplenze brevi.
Così, infatti, leggiamo nel comma 95 della summenzionata legge:
[…] A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016, i posti per il potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di contratti di supplenza breve e saltuaria…
NOMINA SUPPLENZE BREVI
La nomina del supplente è possibile soltanto in presenza di determinate condizioni, come leggiamo nella nota Miur:
Si rammenta che nell’ambito del potenziamento dell’offerta formativa non sono previste sostituzioni, ad eccezione, per le ore strettamente necessarie e solo in caso di assenze superiori a dieci giorni, delle situazioni di sdoppiamento di classi o di singoli insegnamenti e delle attività di carattere curriculare previste dal Piano dell’Offerta Formativa Triennale, comprese quelle di ampliamento dell’offerta formativa alla scuola primaria
E’ possibile, dunque, nominare un supplente, in caso di assenza del docente di potenziamento, solo se quest’ultimo:
- si assenta per più di 10 giorni;
- presta servizio in classi sdoppiate (quindi svolge ore curricolari);
- presta servizio su singoli insegnamenti sdoppiati (quindi svolge ore curricolari);
- svolge attività di carattere curriculare previste dal Piano dell’Offerta Formativa Triennale, comprese quelle di ampliamento dell’offerta formativa alla scuola primaria.
In definitiva, la nomina per supplenze brevi e saltuarie, in sostituzione del docente di potenziamento, è possibile soltanto se quest’ultimo è impiegato anche in ore curricolari e soltanto per tali ore.
Esempio: un docente svolge 12 ore di potenziamento dell’offerta formativa e 6 curricolari; si assenta per 11 giorni; è possibile nominare un supplente soltanto per 6 ore (quelle curricolari).
Fonte:https://www.orizzontescuola.it/posti-potenziamento-divieto-supplenze-brevi-saltuarie-casi-cui-si-puo-nominare-supplente/