L’operazione di inclusione nelle graduatorie interne di istituto ai fini dell’individuazione dell’eventuale perdente posto riguarda tutti i docenti assunti a tempo indeterminato compresi i docenti con incarico triennale.
Pertanto, la graduatoria interna di istituto è unicae comprenderà sia i titolari di scuola che i titolari di ambito in ordine di precedenze e punteggio.
Nelle suddette graduatorie rientrano quindi tutti i docenti di ruolo titolari e in servizio nella scuola (sono compresi i neo immessi in ruolo al 1/9/2017), senza distinzione se impegnati in ore frontali o in ore di potenziamento o, come detto, se con incarico triennale (titolari di ambito) o titolari di scuola.
DOCENTI IN ASSEGNAZIONE PROVVISORIA E UTILIZZAZIONE
I docenti che nell’anno scolastico in corso sono in assegnazione provvisoria o utilizzazione (provinciale/interprovinciale) devono essere inseriti nella graduatoria di istituto della scuola di titolarità.
Tali docenti, quindi, non possono essere graduati nella scuola di attuale servizio (a meno che ovviamente la scuola non coincida con quella di titolarità), e saranno inseriti nella scuola di titolarità a cui devono fare riferimento per l’eventuale documentazione da compilare e presentare entro i termini stabiliti.
CALCOLO DELL’ANZIANITÀ DI SERVIZIO E DELLA CONTINUITÀ DIDATTICA
Giova ricordare che l’anno di servizio si calcola per intero anche se il docente è stato assegnato o utilizzato in altro grado o ordine di scuola rispetto a quello di titolarità.
Merita invece un discorso a parte la continuità del servizio.
L’assegnazione provvisoria interrompe la continuità del servizio, a meno che non si tratti di docente perdente posto che ogni anno richiede il rientro nell’ottennio.
L’utilizzazione, invece, non fa venire meno il punteggio di continuità anche se non si è perdenti posto.
L’ANNO IN CORSO NON CONTA…
Dal momento però che la continuità del servizio si deve valutare fino al 31/8/2017 in quanto l’anno incorso non viene calcolato ai fini del punteggio, anche i docenti in assegnazione provvisoria nell’a.s. 2017/18 faranno valere la continuità del servizio (ovviamente se maturata e mantenuta negli anni) facendo riferimento alla data del 31/8/2017 cioè a.s. 2016/17.
Ciò anche ai fini della dell’eventuale domanda di trasferimento.
È infatti nell’anno scolastico 2018/19 che avranno interrotta la continuità del servizio a seguito dell’assegnazione ottenuta in questo anno scolastico.
Fonte:https://www.orizzontescuola.it/graduatoria-interna-istituto-docenti-assegnazione-utilizzazione-inseriti-nella-graduatoria-della-scuola-titolarita/