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Mobilità 2018/19, ho sbagliato la domanda, ho dimenticato un allegato, voglio annullarla: come si fa?

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I docenti che intendono partecipare alla mobilità per il prossimo anno scolastico devono compilare e inviare online il modulo presente nella piattaforma del MIUR Istanze online.

Come indicato nell’art.2 comma 1 dell’Ordinanza Ministeriale pubblicata in data 9 marzo 2018, il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per tutto il personale docente è fissato al 3 aprile 2018 ed il termine ultimo è fissato al 26 aprile 2018. Tale tempistica è valida, quindi per i docenti di tutti gli ordini e gradi di istruzione.

A decorrere dal 3 aprile, quindi, saranno disponibili, su Istanze onlinemoduli di domanda e saranno attive le funzione per la loro compilazione e per l’inserimento dei documenti da allegare alle domande.

I docenti dopo aver compilato la domanda o dopo averla inviata potrebbero averenecessità di apportare modifiche, correzioni o aggiornamenti, che sarà possibile effettuare solo in presenza di precisi requisiti temporali

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PROSSIMI ESAMI IL 14 APRILE 2018 PRENOTATI

MODIFICHE ENTRO I TERMINI

I docenti possono intervenire sulla domanda e sui documenti allegati tutte le volte che lo ritengono necessario, ma all’interno dell’intervallo temporale previsto dall’OM per la presentazione delle domande.

È possibile distinguere due casi

Domanda non ancora inviata

Il docente che compila la domanda su Istanze online può non inviarla subito e dopo averla salvata, risulterà in stato di “bozza”. Su questa domanda è possibile, quindi, apportare tutte le modifiche ritenute opportune, anche in tempi diversi.

Nello stesso modo si può intervenire sui documenti allegati in “gestione allegati” e caricati nella domanda mediante il comando “inserisci allegato”. I documenti possono essere modificati, eliminati o può essere aggiornato l’elenco inserendone altri.

Domanda inviata

Il docente che, dopo aver inviato la domanda, si rende conto di aver commesso un errore o di aver dimenticato di inserire un documento e i termini non sono ancora scaduti, può operare per apportare modifiche o aggiornamenti.

È necessario, quindi, annullare l’invio, apportare le modifiche o integrazioni ritenute necessarie e, completato l’aggiornamento, si deve procedere con un nuovo invio.

Si chiarisce che questa operazione può essere ripetuta più volte sempre nei termini di presentazione delle domande.

È consigliabile non procedere in tal senso all’ultimo momento perché in caso di problemi di connessione o intasamento della piattaforma Istanze online si potrebbe rischiare di non riuscire a completare l’invio definitivo della domanda

certificazione FIDESCUMODIFICHE OLTRE I TERMINI: È POSSIBILE?

Oltre la data del 26 aprile, che rappresenta il termine ultimo fissato dall’OM per la presentazione della domanda di mobilità, non è più possibile intervenire sulle domande inviate o da inviare. Oltre tale data, infatti, le funzioni nella piattaforma ministeriale Istanze online non saranno più attive e la domanda inviata non potrà più essere modificata o annullata, così come il docente che dovendo inviare online la sua domanda, non lo ha fatto, non avrà più la possibilità di farlo.

Come chiarito nell’art.5 comma 1 dell’OM, “Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l’ordine) le preferenze già espresse

REVOCA DELLA DOMANDA

E’ consentita la revoca delle domande di movimento presentate, entro termini precisi stabiliti nell’art.5 dell’Ordinanza ministeriale.

La richiesta di revoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata all’Ufficio territorialmente competente ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta non oltre il quinto giorno utile prima del termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale nell’art. 2 dell’O.M., per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili

REGOLARIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

E’ consentita la regolarizzazione della documentazione allegata alla domanda di mobilità, inviando relativa richiesta tramite la scuola di servizio o direttamente all’Ufficio territorialmente competente entro e non oltre il quinto giorno utile prima del termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale nell’art. 2 dell’O.M., per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili

In ambedue i casi (revoca e regolarizzazione della domanda) come data di inoltro della richiesta, fa fede il protocollo della scuola alla quale è stata presentata l’istanza di revoca o regolarizzazione oppure quello dell’ufficio ricevente o la ricevuta della pec.

Le istanze inviate dopo tale data, come chiarisce il comma 3 del succitato art.5, possono essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati ed a condizione che pervengano entro il termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale nell’art. 2 dell’O.M., per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili

NEL CASO DI PIÙ DOMANDE DI MOBILITÀ LA REVOCA PUÒ RIGUARDARE SOLO UNA DI QUESTE?

Il docente che ha presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o alcune di esse. In tale ultimo caso deve chiaramente indicare le domande per le quali chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.

RINUNCIARE AL TRASFERIMENTO OTTENUTO: SI PUÒ?

Come esplicitato nell’art.5 comma 5 dell’OM, non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.

FORMALIZZAZIONE UFFICIALE DELLA RINUNCIA O REVOCA DELLA DOMANDA

Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell’art. 2 della legge 241/90, essere concluso con un provvedimento espresso.

FONTE: https://www.orizzontescuola.it/mobilita-2018-19-sbagliato-la-domanda-dimenticato-un-allegato-voglio-annullarla-si/

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