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Mobilità 2018, indicazione delle preferenze per i docenti

1972

Emanata l’ordinanza ministeriale che fissa scadenze e modalità applicative della mobilità del personale docente, ATA e educativo per l’a.s. 2018/19.

Le “finestre” temporali per la presentazione delle domande, gestite on line per tutti i profili (salvo limitate eccezioni), sono le seguenti:

personale docente

  • dal 3 aprile al 26 aprile 2018

personale ATA

  • dal 23 aprile al 14 maggio 2018

personale educativo

  • dal 3 maggio al 28 maggio 2018

Indicazione delle preferenze

Proseguiamo l’analisi dell’ordinanza ministeriale, concentrandoci adesso sulle preferenze che i docenti potranno esprimere.

Le preferenze esprimibili sono quindici e dovranno essere indicate nell’apposita sezione del modulo-domanda. Tali preferenze possono essere:

a) su scuola;

b) su ambito territoriale;

c) su provincia;

Ricordiamo che possono essere espresse al massimo cinque preferenze per le singole scuole.

Inoltre, la preferenza per l’ambito di titolarità o la preferenza sintetica per la propria provincia di titolarità possono essere espresse unicamente per il trasferimento su altra tipologia di posto o per la mobilità professionale.

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Preferenza su ambito o provincia

In caso di preferenza di ambito o provincia possono inoltre essere espresse, le seguenti disponibilità:

a) istruzione degli adulti, che comprende:

– corsi serali degli istituti di secondo grado

– centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti

b) sezioni carcerarie ove esprimibili

c) sezioni ospedaliere

d) licei europei

La disponibilità si intende come assegnazione agli ambiti nei quali sono presenti tali tipologie di scuole, senza tale specifica disponibilità non è possibile l’assegnazione a tali scuole e pertanto gli eventuali posti disponibili su ambito territoriale riferibili alle tipologie indicate non vengono considerati utili ai fini del trasferimento per quanti non abbiano esplicitamente indicato tali disponibilità.
Il personale che avrà espresso la propria disponibilità all’insegnamento su questi posti, potrà essere assegnato agli ambiti territoriali che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiano espresso tale disponibilità. In caso di trasferimento avvenuto attraverso tale preferenza il personale è tenuto ad accettare la proposta di incarico. Qualora il trasferimento sia avvenuto per punteggio il docente non ha vincolo ad accettare tali proposte.

Quanti intendano rendersi disponibili per i posti di istruzione per adulti, sezioni carcerarie e sezioni ospedaliere, dovranno inoltre indicare se in caso di assegnazione all’ambito territoriale per naturale ordine di graduatoria intendano comunque rendersi prioritariamente disponibili per le tipologie di posto indicate. Nel caso si diano più disponibilità si segue l’ordine delle lettere.

Come indicare le preferenze

Le preferenze dovranno essere espresse indicando l’esatta denominazione riportata negli elenchi ufficiali, disponibili sul sito internet del Ministero dell’Istruzione, nell’apposita sezione Mobilità. La denominazione ufficiale delle preferenze, costituita da un codice e da una dizione in chiaro, deve essere comprensiva anche del codice meccanografico. Nel caso in cui vi sia discordanza tra la dizione in chiaro ed il codice prevale il codice.
Nel caso, invece, sia stato omesso il codice o indicato un codice non significativo, la preferenza medesima viene considerata come non espressa, salvo che non vengano prodotti reclami. Le scuole sono esprimibili unicamente tramite il codice sede di organico.

Non sono considerate valide, ai fini del trasferimento, le preferenze coincidenti o comprensive dell’unità scolastica di titolarità o di incarico del docente, relativamente alla tipologia di posto su cui è titolare. In caso di presentazione di domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà l’interessato può indicare nel modulo-domanda anche la preferenza corrispondente all’ambito di titolarità.

I docenti interessati al movimento possono esprimere preferenze relative a posti di sostegno, se in possesso del prescritto titolo di specializzazione. Il personale docente immesso in ruolo per l’insegnamento su posti di sostegno può presentare domanda di mobilità solo per tale tipologia di posto per i primi cinque anni dalla decorrenza giuridica dell’immissione in ruolo.

Le precedenze

Nei trasferimenti, quanti intendano avvalersi delle precedenze previste dall’art. 13 del CCNI sulla mobilità, dovranno prioritariamente indicare, almeno una scuola del comune, per il quale hanno diritto alla precedenza oppure l’ambito che comprende o è compreso nel predetto comune in caso di preferenza per ambito. Dopo la prima preferenza di scuola o di ambito relativa a detto comune può essere indicata altra preferenza di scuola o di ambito relativa ad altro comune. Resta inteso che per prima preferenza si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza; pertanto è possibile indicare prima preferenze relative ad altre province.

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Il personale in posizione di soprannumero, in caso di mancata presentazione della domanda, ovvero qualora nessuno dei posti richiesti sia disponibile, verrà movimentato d’ufficio secondo la catena di prossimità tra gli ambiti che sarà pubblicata sullo spazio Mobilità del sito Miur partendo dall’ambito comprendente la scuola di precedente titolarità.

La mobilità avverrà su tutte le scuole disponibili a partire dall’ambito corrispondente alla precedente titolarità; per ciascun ambito in subordine vengono considerate le disponibilità dell’istruzione per adulti.

In caso di domanda condizionata qualora siano espresse preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia il docente non viene riassorbito se vengono soddisfatte le preferenze interprovinciali. Il personale in esubero titolare nella provincia in caso di mancato ottenimento di una delle preferenze espresse viene movimentato d’ufficio su tutti gli ambiti della provincia a partire dall’ambito corrispondente alla prima preferenza espressa. In caso di mancata presentazione della domanda, la mobilità avviene d’ufficio con punti 0 a partire dall’ambito corrispondente all’ultima scuola di servizio se nella provincia o dall’ambito di attuale titolarità.

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Trasferimenti interprovinciali

I docenti che intendano usufruire della possibilità di trasferirsi all’interno della provincia alla quale apparteneva un comune trasferito in altra provincia a seguito di provvedimenti regionali dovrà comunicarlo all’ufficio provinciale della provincia nella quale intende ritornare, che provvederà ad assegnarlo a domanda ad un ambito della medesima. In tal caso l’attuale titolarità sulla sede di organico viene meno e il docente viene considerato alla pari di un docente in esubero su ambito.
Per mantenere la titolarità tali soggetti deve partecipare al movimento con le stesse modalità previste per gli altri docenti, considerando quindi le preferenze per la provincia di precedente titolarità come interprovinciali.

Cattedre orario esterne

Le cattedre orario esterne posso essere costituite anche tra scuole appartenenti ad ambiti diversi, consentendosi anche cattedre ad orario esterne tra corso diurno e corso serale e viceversa. Analogamente a quanto previsto al comma 6 lettera b) dell’art. 11 del CCNI, l’assegnazione avverrà se gli interessati ne avranno fatta esplicita richiesta nel modulo-domanda.

FONTE: https://www.tecnicadellascuola.it/mobilita-2018-indicazione-delle-preferenze-docenti

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