Il personale docente, educativo ed ATA a tempo indeterminato può presentare la domanda per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Entro il 15 marzo 2018 va presentata la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale a decorre dall’anno scolastico 2018/2019. Le domande vanno indirizzate alla Direzione Scolastica Regionale e presentate al dirigente scolastico della scuola di servizio.
Tale scadenza riguarda, ovviamente, il personale docente, educativo ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La scadenza del 15 marzo, pertanto, non riguarda i lavoratori che instaurano un nuovo rapporto di lavoro, per i quali è possibile l’attivazione del part-time anche al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
Inoltre, è possibile avvalersi di quanto previsto dall’articolo 8 del DLgs 81/15: diritto al part-time con precedenza sia per il lavoratore affetto da grave patologia oncologica comportante ridotta capacità lavorativa, che per un lavoratore che assiste il coniuge, il figlio o i genitori affetti sempre da patologie oncologiche.
Nella domanda, vanno indicate la modalità che si richiedono e cioè:
- part-time orizzontale (con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi)
- part-time verticale (con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno; per il solo personale ATA, inoltre, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione e cioè settimana, mese o anno)
- part-time misto (con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due precedenti
modalità).
Va anche indicata la durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno.
Una volta ottenuto il part-time, per la durata di almeno due anni, il personale non può richiederne la trasformazione in rapporto a tempo pieno. Infatti, prima della scadenza del biennio, eventuali domande in tal senso possono essere accolte solo in presenza di motivate esigenze ed anche in relazione alla situazione complessiva degli organici.
La normativa di riferimento ad oggi è il Ccnl 29 novembre 2007 (articoli 39 e 58), confermati anche nell’ipotesi di contratto “Istruzione e Ricerca” siglata il 9 febbraio 2018, ed il Decreto legislativo 81/15.