Al paragrafo 9 specifica composizione, insediamento e costituzione della Commissione Elettorale indicando che “i componenti della Commissione elettorale sono designati esclusivamente dalle organizzazioni sindacali che presentano le liste e devono essere indicati tra i lavoratori in servizio presso l’amministrazione in cui si vota, ivi compresi quelli a tempo determinato o in posizione di comando o fuori ruolo.”
Nello stesso paragrafo precisa in maniera inequivocabile che “non possono essere designati quali componenti della commissione elettorale i dirigenti (a tempo indeterminato o determinato, ivi inclusi i dipendenti del comparto ai quali sia stato conferito l’incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale) e che L’amministrazione non ha alcun compito né può intervenire sulle designazioni dei componenti della Commissione elettorale, che possono essere effettuate esclusivamente dalle organizzazioni sindacali presentano le liste.”
In accordo con il Dirigente Scolastico definisce l’orario di apertura e chiusura giornaliera dei seggi per favorire la più alta partecipazione al voto del personale, tenendo in considerazione le eventuali articolazioni dell’orario di lavoro su più turni.
Per venire incontro alle esigenze dei lavoratori, in caso esistessero sedi staccate, può prevedere la formazione di più seggi. La Commissione Elettorale, per non intralciare lo svolgimento sia delle votazioni che delle normali attività scolastiche, concorda con la Dirigente Scolastico il luogo di ubicazione fisica del seggio all’interno della sede centrale e nelle relative sedi staccate. Il Dirigente, però, non facendo parte della Commissione elettorale, non può porre alcun veto sulla decisione di attivare o meno seggi nelle relative sedi staccate.
Le decisioni spettano sempre alla Commissione Elettorale la quale le comunica attraverso la pubblicazione all’Albo.