Nota di chiarimento del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
Come è noto, con decreto 206 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 17 ottobre 2017 sono state definite le modalità per lo svolgimento delle visite mediche di controllo (VMC) e per l’accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia in applicazione dell’art. 22 del Decreto Legislativo 75/17, che introduce una nuova versione del comma 5-bis dell’art. 55 septies del Testo Unico sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, Dlgs 165/01).
Il decreto nella parte relativa ai casi di esclusione dell’obbligo di reperibilità, non fa più riferimento alle malattie riconducibili a infortuni sul lavoro. Come avevamo scritto nel nostro commento
(vedi correlati) tale esclusione è determinata dal fatto che tali casi rientrano nella competenza dell’INAIL.
Tale indicazione viene confermata dalla risposta dell’ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell’8 febbraio scorso ad un quesito posto dalla Fondazione IRCCS di Pavia e trasmessa il successivo 20 febbraio a tutte le amministrazioni pubbliche.
In particolare il Ministero sottolinea come nei casi di infortunio sul lavoro l’articolo 12 della Legge 67/88 attribuisca all’INAIL la competenza relativa “agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale sui lavoratori infortunati”.
Conseguentemente non sono direttamente applicabili né le fasce di reperibilità né i casi di esclusione dall’obbligo di reperibilità previste dal DM 206/17 poiché tali circostanze non sono direttamente riscontrabili dall’INPS “rientrando piuttosto nelle competenze dell’INAIL”
In conclusione, nei casi di infortunio sul lavoro, gli accertamenti medico-legali di competenza dell’INAIL saranno effettuate secondo le modalità vigenti prima del DM 206/17.