Abbiamo visto che il contratto scuola, con l’intesa del 9 febbraio 2018 non andrà a riguardare molte parti, fra cui quella relativa ai permessi. A proposito di permessi, ci viene chiesto un parere su quelli relativi per i dottorati di ricerca riservati al personale docente.
Come riferimento prendiamo la circolare ministeriale n. 15 del 22 febbraio 2011, in cui si riepilogano tutte le parti salienti.
1) La concessione del congedo straordinario non è subordinata all’effettuazione dell’anno di prova;
2) La richiesta di congedo non è commisurata a mesi o ad un anno, ma all’intera durata del dottorato.
3) Il dipendente pubblico che cessa o viene escluso dal dottorato ha il dovere di riassumere immediatamente servizio presso la sede di titolarità.
4) Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, ai sensi del comma 2 dello stesso art.2 della legge 476/84. Utili chiarimenti in merito sono stati forniti dall’INPDAP – Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali – con nota prot. 1181 del 19 ottobre 1999.
Proroga del congedo oltre la effettiva durata del corso
Per quanto riguarda la proroga del congedo oltre il tempo stabilito dal corso, la circolare parla chiaro: l’art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 prevede la concessione del congedo straordinario per il periodo di durata del corso, nel cui ambito non può, quindi,
prefigurarsi la preparazione e la discussione della tesi: in tal senso ha fornito il proprio parere l’Ufficio legislativo di questo Ministero, appositamente interpellato in merito. Non si ritiene
pertanto possibile la concessione di una proroga del congedo straordinario oltre tale limite, anche in considerazione dell’aggravio di spesa che ne deriverebbe, che, peraltro, non
troverebbe giustificazione in alcuna disposizione normativa.
Invece, la circolare suggerisce che il personale interessato possa richiedere, per il tempo necessario alla preparazione della relazione finale, l’aspettativa per motivi di studio di cui al comma 2 dell’art. 18 del CCNL comparto scuola.
Congedo al personale con nomina a tempo determinato
La normativa prevista dal CCNL, riguardante “Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato”, ovvero personale a tempo determinato con contratto di durata annuale o fino al 30 giugno si ritiene debbano essere applicate, nei limiti previsti dalla normativa, le disposizioni riguardanti i congedi per il personale ammesso alla frequenza dei dottorati di ricerca. “Si ritiene comunque opportuno precisare che le predette
disposizioni esplicano, la propria validità esclusivamente sotto il profilo giuridico”
Dottorato di ricerca all’estero?
Si possono richiedere ed ottenere permessi studio per dottorati all’estero, purchè il docente abbia un contratto a tempo indeterminato.
L’istanza del permesso straordinario deve essere presentata al dirigente scolastico presso l’istituto in cui si insegna con allegato il documento dell’Università che attesti l’ammissione al progetto.
E’ importante dichiarare al momento della richiesta al dirigente l’assenza della borsa di studio, in modo tale da conservare lo stipendio e il regime previdenziale.
Inoltre, il permesso straordinario per il dottorato di ricerca all’estero non è possibile frazionarlo, quindi deve essere usufruito per il periodo intero indicato dal progetto dell’Università.
Fonte:https://www.tecnicadellascuola.it/permessi-dottorato-ricerca-quello-ce-sapere