Ci arrivano segnalazioni in merito ad una vicenda che riguarda una docente, assegnata ad un gruppo di alunni che hanno scelto di non seguire le lezioni di religione cattolica nella scuola secondaria di primo grado.
La vicenda
La docente, come segnalato da un genitore, si è assentata durante l’ora in cui doveva restare con gli alunni, per effettuare una supplenza in un’altra classe. La dirigente scolastica, al presentarsi della situazione di contrapposizione, ha invitato la docente a portare con sé, nell’aula dove avrebbe dovuto svolgere la supplenza, i ragazzi assegnatogli per l’ora alternativa di religione.
Tuttavia, l’insegnante, valutando la vicinanza delle 2 aule, ha preferito lasciare “incustoditi” gli studenti che non seguono l’ora di religione, assegnandogli dei compiti da svolgere mentre lei faceva supplenza nella stanza vicina. Non è accaduto niente in quel frangente, ma il genitore in questione, si è presentato in presidenza, chiedendo spiegazioni alla preside sul perché il proprio figlio sia rimasto solo nell’ora alternativa di religione.
Cosa rischia la docente?
Anche se la docente ha specificato di aver fatto la spola fra una classe e l’altra, in questo caso l’insegnante rischia un provvedimento disciplinare, in quanto non ha ottemperato ai propri doveri di vigilanza.
Infatti, secondo l’art. 55-bis del D.Lgs. 105/2001 si dovrà procedere così:
1) contestazione degli addebiti entro 20 giorni da quando si è avuto notizia del fatto. E poi,
2) convocazione della dipendente per il contraddittorio a difesa con un preavviso di almeno 10 giorni;
3) conclusione del procedimento entro 60 giorni, salvo che non sia stato richiesto e accordato (per gravi e oggettivi impedimenti) un rinvio della convocazione per più di 10 giorni; in tal caso la durata del rinvio si somma al limite di 60 giorni;
4) possibilità di un unico rinvio nel corso del procedimento, che si deve quindi concludere necessariamente.
Fontehttps://www.tecnicadellascuola.it/mancata-vigilanza-alunni-cosa-rischiano-docenti