Analizziamo la tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto del 15 dicembre 2017 nella parte riguardante la valutazione del servizio di insegnamento per la classe di concorso comune.
Vale il servizio svolto nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado, nelle istituzioni convittuali statali e nei percorsi di formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
REGOLE PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
Si considera un anno scolastico il servizio
- svolto a tempo determinato
- per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni
Si tratta quindi di tre requisiti.
I docenti di ruolo, o i docenti assunti a tempo indeterminato presso le scuole paritarie, potranno sottoporre a valutazione solo il servizio svolto “a tempo determinato”. Questo pone tutti i docenti nella stessa situazione di partenza.
Nel 2016 il Miur aveva dapprima dato il via libera alla valutazione del servizio prestato a tempo indeterminato presso le scuole paritarie, poi rettificato con una successiva FAQ.
14 ) D. E’ considerato valido il servizio prestato a tempo indeterminato nelle scuole paritarie?
R. Sì è considerato valido, se prestato sullo specifico posto o classe di concorso, per cui se ne richiede la valutazione.
AVVISO del 24 marzo 2016.
Errata corrige alla faq. n. 14)
Si segnala che nella faq n. 14, per mero errore materiale, è stata riportata la parola “tempo indeterminato” anziché “tempo determinato”.
Infatti, l’art. 1, comma 114, della Legge n. 107/2015, prevede, alla lettera b), che sia valutato il servizio prestato a tempo determinato e non a tempo indeterminato .
I 180 giorni
E’ valido l’anno scolastico in cui siano stati svolti almeno 180 giorni di servizio in modo continuativo o, ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 un servizio “Il comma 1 dell’articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale ”
La clausola secondo la quale il servizio da dichiarare debba essere “continuativo” è stata introdotta dalla legge 107/2015 Per continuativo si intende che nel periodo considerato non ci siano assenze che interrompano il servizio (permessi non retribuiti, aspettative. Lo sciopero non interrompe la continuità, come altre assenze di cui parliamo nelle FAQ)
N.B. Per la valutazione dell’anno scolastico non conta il numero di ore della supplenza (vanno bene anche due ore), ma la durata della stessa.
NON SI VALUTA IL SERVIZIO SU SOSTEGNO PER CLASSE DI CONCORSO COMUNE
Il servizio svolto su sostegno non sarà valutato per la classe di concorso comune. Potrà essere valutato solo nella specifica procedura concorsuale.
Il Miur infatti, come indicato nel decreto, ha ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI formulata in merito alla tabella al punto D 1.1 sulla valutazione del servizio su sostegno per classe comune, poiche’ in contrasto con l ‘esigenza di valorizzare maggiormente la professionalita’ acquisita dai candidati nel corso degli anni nella specifica classe di concorso o tipologia di posto per la quale si partecipa;
SERVIZIO PRESTATO ALL’ESTERO
Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso.
LE FAQ (pubblicate dal Miur per il concorso 2016, da ritenersi ancora valide. Altri chiarimenti potranno aggiungersi nel corso della procedura).
10) D. Quali assenze sono considerate utili ai fini della valutazione del servizio?
R. Si considera valido il servizio giuridico in costanza di contratto. Pertanto, ad esempio, l’eventuale assenza per malattia, congedo per maternità o parentale è considerata utile ai fini della valutazione del servizio.
11) D. E’ valido il servizio continuativo prestato in scuole diverse?
R. E’ considerato valido il servizio continuativo prestato con completamento orario in altra scuola .
12 ) D. E’ valido il servizio prestato con un contratto sino all’avente diritto trasformato in altro contratto fino al 30/06 o 31/08?
R. Sì a condizione che il servizio sia continuativo e non vi sia stata interruzione tra i contratti.
13) D. E’ valutabile il servizio svolto nei centri di formazione professionale?
R. Il servizio prestato nei centri di formazione professionale riconducibile a insegnamenti compresi in classi di concorso è valutato se prestato, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, nei percorsi preordinati all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
15) D. è possibile caricare per ogni anno scolastico il servizio prestato contemporaneamente in più classi di concorso per le quali si concorre? Oppure per ogni anno si è obbligati a scegliere una sola classe di concorso?
R . Per ogni anno scolastico è possibile inserire una sola classe di concorso ed una sola scuola. Gli aspiranti che abbiamo lavorato 180 giorni continuativi possono comunicare la classe di concorso e la scuola di inizio servizio e chiarire nel campo “note/altre informazioni” presente nei titoli valutabili le informazioni di dettaglio.
QUANTI PUNTI VALE IL SERVIZIO
Servizio specifico (cioè svolto per la stessa classe di concorso per cui si concorre) Punti 2 per i primi due anni di servizio e Punti 5 dal terzo anno di servizio
Servizio non specifico (prestato su altra classe di concorso o tipologia di posto rispetto a quella per la quale si procede alla valutazione) Punti 0,80 Per i primi due anni di servizio Punti 2 dal terzo anno di servizio. Il concorso è bandito esclusivamente per le classi di concorso della scuola secondaria, ma può essere valutato come servizio non specifico quello prestato nelle scuole di infanzia o primaria o nelle istituzioni convittuali, purché rispetti i requisiti indicati (non rientra in questa casistica quello svolto su sostegno, per i motivi già indicati).
Max punteggio : 30 punti
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