I docenti di ruolo possono partecipare al concorso riservato ai docenti in possesso di abilitazione, bandito il 16 febbraio 2018. Il bando ha infatti accolto la sentenza della Corte Costituzionale.
Di conseguenza, sia il decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2018, che il bando pubblicato il 16 febbraio 2018 in Gazzetta Ufficiale non fanno distinzione tra docenti di ruolo e non di ruolo, ma indicano come requisito per la partecipazione al concorso soltanto l’abilitazione all’insegnamento per i posti comuni e la specializzazione sul sostegno per i relativi posti.
Nessun divieto, dunque, per i docenti già assunti a tempo indeterminato.
STESSA CLASSE DI CONCORSO
Poichè i documenti non portano alcuna limitazione, è verosimile pensare che i docenti di ruolo possono concorrere per la stessa classe di concorso per cui sono già assunti a tempo indeterminato, o per cambiare regione o per cambiare provincia (su questo naturalmente si dovrà fare i conti con lo scorrimento della graduatoria e i posti disponibili al proprio turno).
TRASFERIMENTO DA A POSTO COMUNE
Un’altra possibilità, non negata dal bando, è la partecipazione da parte dei docenti assunti su sostegno per la classe di concorso comune collegata (indipendentemente dall’aver completato o meno i 5 anni di vincolo).
Vedremo martedì 20 febbraio come sarà strutturata la piattaforma su Istanze on line.
Naturalmente via libera al concorso per altra classe di concorso nella stessa o in diversa regione.
MOBILITA’ O CONCORSO?
La procedura del concorso non inficia la possibilità di presentare la domanda di mobilità per l’a.s. 2018/19 per il trasferimento interprovinciale o per il passaggio di cattedra/ruolo.
Come già noto, per le operazioni dell’a.s. 2018/19 è stato confermato il CCNI dello scorso anno, per cui ai trasferimenti interprovinciali sarà destinato il 30% dei posti vacanti e disponibili, alla mobilità professionale il 10%. Tutto il resto è riservato alle immissioni in ruolo, alle quali per la prima volta dopo lungo tempo potranno partecipare anche i docenti già assunti a tempo indeteminato.
Gli esiti della mobilità si conosceranno prima delle immissioni in ruolo. (possibili date sono già state comunicate in via informale dal Miur Mobilità 2018/19, presentazione domande ad aprile, il dettaglio per ordine di scuola. Ordinanza ministeriale pronta
Pertanto i docenti di ruolo possono partecipare sia alla mobilità, sia al concorso.
3° ANNO FIT
Alla pari degli altri candidati, anche i docenti di ruolo dovranno seguire la procedura prevista dal decreto n. 995 e dal bando per arrivare alla nuova immissione in ruolo.
Ossia, partecipare al 3° anno di FIT (Formazione iniziale e tirocinio) nel momento in cui si arriverà a scorrere la graduatoria fino al loro posto.
Contrariamente agli altri docenti che all’ammisione al percorso verranno cancellati da tutte le graduatorie, in caso di esito negativo dell’anno di FIT i docenti di ruolo non rischieranno nulla circa il loro ruolo, in quanto esso non è messo in discussione dalla procedura (cioè non è sospeso in attesa della valutazione del FIT, semplicemente su quel posto ci sarà una supplenza in attesa dell’esito del FIT).
I docenti dovranno svolgere il FIT anche se concorrono per la stessa classe di concorso in cui sono in ruolo? A nostro parere sì, perché il FIT fa parte della procedura concorsuale (è insita nel bando) ed è la valutazione finale che permette di accedere al nuovo ruolo, non la collocazione nella graduatoria regionale all’esito dello svolgimento della prova orale di natura didattico – metodologica.
VALUTAZIONE SERVIZIO
La tabella di valutazione dei titoli presenta però una indicazione negativa per i docenti di ruolo. Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 107/2015 infatti non verrà valutato il servizio prestato a tempo indeterminato.
La valutazione degli altri titoli sarà invece uguale a quella dei colleghi precari, compreso il punteggio di 15 punti per il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi.