La Circolare ARAN n. 1 del 2018 all’articolo 9 afferma che i componenti della Commissione elettorale sono designati esclusivamente dalle organizzazioni sindacali che presentano le liste e devono essere indicati tra i lavoratori in servizio presso l’amministrazione in cui si vota, anche con contratto a tempo determinato o in posizione di comando o fuori ruolo.
L’amministrazione non ha alcun compito né può intervenire sulle designazioni dei componenti della Commissione elettorale.
Poiché le operazioni elettorali sono un adempimento obbligatorio per legge in vista della costituzione di organismi che assumono carattere necessario ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale, i componenti delle Commissioni elettorali espletano i compiti loro attribuiti durante le ore di servizio.
Tutte le amministrazioni hanno l’obbligo di consentire ai componenti delle Commissioni elettorali l’assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell’organizzazione del lavoro.
La Commissione elettorale deve essere insediata entro il 23 febbraio 2018 e formalmente costituita entro il 28 febbraio 2018.
L’articolo 12 della “Parte seconda. Regolamento elettorale” dell’ACNQ del 7 agosto 1998 afferma che il seggio elettorale è composto dagli scrutatori e da un presidente, nominato dalla Commissione elettorale.
L’articolo 7 chiarisce che la designazione degli scrutatori è facoltà dei presentatori di ciascuna lista (uno per ciascuna lista e per ogni seggio elettorale) e la scelta deve avvenire fra i lavoratori elettori non candidati.
Tale designazione deve essere effettuata non oltre le quarantotto ore che precedono l’inizio delle votazioni e cioè entro il 14 aprile 2018.
Nel caso in cui sia presentata una sola lista la commissione elettorale provvede d’ufficio alla nomina di un secondo scrutatore (art.12).
Il presidente è designato dalla Commissione elettorale tra il personale in servizio anche con contratto a tempo determinato, in comando o fuori ruolo.
Il comma 3 dell’articolo 7 chiarisce inoltre che “Per i presidenti di seggio e per gli scrutatori, la durata delle operazioni elettorali, comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura dei seggi, è equiparata a tutti gli effetti al servizio prestato”, ciò vuol dire che presidente e scrutatori durante lo svolgimento delle operazioni elettorali sono considerati in servizio e, quindi, sono esonerati dallo svolgimento delle proprie funzioni.
Per lo svolgimento delle funzioni di cui sopra, Commissione elettorale, Presidente e scrutatori non hanno diritto alla percezione di alcuna remunerazione aggiuntiva, né ad alcun riposo compensativo, partendo dal presupposto che tutte le attività scolastiche previste da leggi o da disposizioni normative costituiscono un dovere d’ufficio del personale della scuola.
Tuttavia in sede di contrattazione della RSU, di Collegio docenti, di consiglio di Istituto, si può eventualmente deliberare di remunerare tali attività con il fondo di Istituto.
Fonte:https://www.orizzontescuola.it/elezioni-rsu-riposo-compensativo-presidente-scrutinatori-commissione-elettorale/